Ritenuta Irpef nel caso di erogazione contributi a favore delle attività commerciali chiuse causa Covid19

Risposta al quesito del dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
14 Aprile 2021

DOMANDA:
Si chiede se nel caso di erogazione di contributi a favore delle attività commerciali rimaste chiuse a cause dell'emergenza covid erogati sia con fondi di bilancio che con fondi ex DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 vada applicata la ritenuta irpef.

Risposta

RISPOSTA:
In linea generale i contributi che gli enti locali erogano quale forma di sostegno alle attività economiche si configurano come contributi in conto esercizio, e sono da ritenere soggetti alla ritenuta del 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973; in deroga a tale principio, il comma 1 dell'articolo 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19») del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto ristori"), convertito nella legge n. 176/2020, ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». 
Con tale disposizione il legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati per l'emergenza epidemiologica Covid-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (di cui all'articolo 27 del decreto "Cura Italia" n. 18/2020 e all'articolo 25 del d.l. 19 maggio 2020,n. 34 (cd. "decreto rilancio"). 
Essendo venuta meno la natura imponibile di detti contributi (tra i quali sono da ricomprendere anche quelli previsti dal DPCM 24 settembre 2020 qualora siano erogati, come espressamente consentito dall'articolo 4 di detto DPCM, al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19,), ne deriva che in sede di erogazione gli stessi non siano da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 28 del d.P.R. n. 600/1973 e, conseguentemente, non siano imponibili nei confronti dei percettori.
Nel senso ora descritto si è pronunciata anche la Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 180/2021.

13 aprile 2021                            dott. Ennio Braccioni 
 

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