Cremazione e il conseguente trasporto nel paese di origine, per un cittadino cinese sconosciuto per lo stato civile

Risposta al quesito del dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
14 Aprile 2021

DOMANDA:
E’ deceduto in questo Comune un cittadino cinese, residente in altro Comune, entrambi situati nella Regione Marche. 
Il cittadino non ha lasciato disposizioni testamentarie in merito alla destinazione del proprio corpo e non era iscritto ad associazioni per la cremazione. 
I familiari intendono procedere alla cremazione della salma, quindi trasportare le ceneri nello Stato di origine. 
Agli atti anagrafici il medesimo risulta di stato civile “non conosciuto”, è genitore di due figli minorenni, la cui madre è iscritta nella stessa famiglia anagrafica come convivente (stato civile non conosciuto) del defunto. Pertanto, non è possibile determinare, in via preliminare, quali sono i soggetti legittimati a manifestare la volontà alla cremazione, ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, in quanto non sono certificati i rapporti di parentela, ad eccezione dei figli minorenni, in quanto nati in Italia. 
Alla luce di quanto sopra esposto si chiede: 
• Nel nulla osta al seppellimento trasmesso dalla Procura della Repubblica, al fine della formazione dell’atto di morte, lo stato civile del defunto è indicato in “coniugato”, senza specificazione delle generalità del coniuge. Questo dato deve essere riportato nell’atto di morte, redatto in parte II serie B, anche se lo stato civile non risulta documentato negli atti anagrafici? 
• Al fine della manifestazione della volontà alla cremazione, è necessario richiedere ai familiari la documentazione, tradotta e legalizzata, attestante i rapporti di parentela con il defunto o, al contrario, il rapporto di parentela può essere autocertificato dagli interessati (qualità di padre, madre, fratello ecc…)? 
• Considerata l’emergenza sanitaria in atto e le ordinanze emesse dal Ministero della Salute (indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione) in che modo ed in quale forma i soggetti legittimati, cittadini extracomunitari, possono manifestare la volontà alla cremazione del defunto? Processo verbale dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Processo verbale dinanzi all’autorità consolare italiana, se si trovano all’estero? 
• E’ necessario richiedere il nulla osta alla cremazione della salma da parte del Consolato cinese in Italia o i nulla osta rilasciati dalla stessa autorità consolare per altri defunti, archiviati agli atti di questo ufficio, possono fare ritenere che la cremazione è comunque ammessa nell’ordinamento giuridico cinese? 
• Nel nulla osta consolare alla cremazione devono essere indicati i soggetti che, in base all’ordinamento giuridico cinese, sono legittimati a manifestare la volontà alla cremazione del defunto o, sotto questo profilo, si applica comunque la legge italiana (coniuge o, in mancanza, maggioranza assoluta dei parenti dello stesso grado, ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile)? 
 

Risposta

RISPOSTA:
Poichè la cremazione attiene a diritti personalissimi e questi sono regolamentati dalla legge dello Stato di appartenenza di ogni persona (ex art. 24 della legge n. 219/1995), nel caso in cui venga fatta richiesta di cremazione di un cadavere di un cittadino straniero, gli interessati dovranno presentare apposita dichiarazione della rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza del defunto dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia. Nel caso prospettato le condizioni e i presupposti saranno quelli stabiliti dalla legge cinese circa le modalità di procedere alla cremazione e la individuazione dei soggetti che possano disporre in tal senso nonchè circa le modalità con cui tali disposizioni possano essere date. Il tutto deve risultare dalla attestazione o certificazione dell'autorità competente dello Stato cinese e nel rispetto dei principi di ordine pubblico insiti nel nostro sistema giuridico.
Come dicevo il diritto ad essere cremato rientra tra i diritti della personalità che sono regolati dalla legge nazionale del soggetto, ex art. 24 della legge n. 218/1995. Pertanto, la cremazione può essere autorizzata se ed in quanto essa sia ammessa dalla legge nazionale del defunto e secondo le prescrizioni e le modalità previste da quell'ordinamento, con il rispetto dei principi di ordine pubblico insiti nel nostro sistema giuridico. 
Si applicherà la legge italiana, invece, per individuare la competenza dell'ufficiale dello stato civile (art. 3, primo comma, lett. a) della legge n. 130/2001.
Ad oggi, letti alcuni documenti in archivio pervenuti dal Consolato cinese per altri casi, risulta che la cremazione sia consentita in quello Stato. 
Per quel che riguarda il primo punto occorre tenere conto che la normativa non consente la registrazione di notizie relativi a fatti avvenuti all’estero se la documentazione non è prodotta in originale con allegata traduzione e legalizzazione /apostillatura. Quindi non procederei a trascrivere quell’informazione.
Nel caso non vi sia la manifestazione di volontà del de cujus ad essere cremato occorre comunque che vi sia un soggetto legittimato a disporla. Non è assolutamente facile capire se occorra la disposizione testamentaria, oppure una manifestazione scritta del de cuius, oppure la dichiarazione orale dello stesso riferita dai congiunti, come prevista dal nostro ordinamento (auto dichiarazione dei parenti). Anche in questo caso ricordo che il T.U. 445/00 prevede l’obbligo di accettare le autodichiarazioni, ma, da contro, il pubblico ufficiale deve avere la possibilità di verifica della dichiarazione stessa. Nel caso si trovino all’estero occorre sicuramente un procedimento verbale presso l’autorità consolare italiana.
Personalmente ritengo che il N.O. da parte del consolato cinese in Italia sia necessario.

Dr. Roberto Gimigliano        13/04/2021
 

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