Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo
QuesitiDOMANDA:
Oggetto: proroga locazioni commerciali in scadenza
Questo ente ha stipulato con un privato una locazione commerciale di un immobile adibito a ristorante con decorrenza 01/01/2015 avente durata 6 anni con possibilità di proroga per altri 6.
La proroga è stata attivata ed attualmente il contratto è in scadenza al 31/12/2021 ed il locatario, nonostante la chiusura e la riduzione reiterata delle attività disposta delle varie misure emergenziali, risulta in regola con il pagamento del canone di locazione.
Tutto ciò premesso, alla luce della normativa vigente, della legislazione emergenziale e tenuto conto del difficoltà economiche del locatario dovute alle chiusure disposte a seguito della pandemia da Coronavirus, si chiede quanto segue:
E’ possibile procedere, prima della scadenza, alla stipula di un nuovo contratto o alla proroga del contratto vigente con l’attuale locatario sulla base delle possibilità di deroga concesse dalla legislazione emergenziale?
Nel caso di impossibilità di deroghe è possibile, in sede di bando per la stipula di un nuovo contratto di locazione, tenere conto dei danni subiti in conseguenza delle limitazioni e dal blocco delle attività disposte dalla legislazione emergenziale?
RISPOSTA:
Secondo la giurisprudenza di merito (ad es. Trib. Roma ordinanza n. 2983/2020) e in base ai principi del Codice civile di buona fede e di correttezza tra le parti in ogni fase del rapporto contrattuale, compresa quella esecutiva, si è dell’avviso che la situazione pandemica in atto facoltizzi ed anzi renda doveroso per le parti rivedere la durata contrattuale, concordando consensualmente lo slittamento dell’iniziale termine finale contrattuale dall’inizio del periodo in cui si sia in concreto dimostrata l’impossibilità di destinare l’immobile all’uso per cui è stato locato sino al momento in cui detto periodo sia cessato. Ciò a maggior ragione se il conduttore è in regola con i pagamenti e non è stata convenuta alcuna riduzione per il periodo di chiusura forzata da parte dello stesso. Lo slittamento della durata iniziale eventualmente concordato, quindi, sarà accompagnato dalla previsione della clausola di proroga legale prevista nell’originario contratto che opererà secondo modi e termini ivi stabiliti, ma in relazione ad una diversa data rispetto a quella iniziale.
Naturalmente, ogni decisione dovrà essere contenuta in apposito atto gestionale (determinazione del competente Ufficio), ove occorra preceduto da apposito atto d’indirizzo di previa condivisione, per quanto di e nei limiti di competenza della giunta comunale; determinazione nella quale si daranno conto delle motivazioni suddette e della situazione in concreto e con cui si approverà apposita modifica contrattuale da sottoscrivere, poi, tra le parti.
Dott. Eugenio De Carlo 13/04/2021
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
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