Impegno di spesa pluriennale con bilancio approvato

Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
13 Aprile 2021

DOMANDA
Un ente che ha approvato il bilancio di previsione 2021-23 chiede se può assumere impegni oltre il triennio, come ad esempio una convenzione Consip per il noleggio di fotocopiatrici, particolarmente conveniente se stipulata per una durata quinquennale.
Inoltre, come gestire una situazione analoga pregressa, in cui nel 2018 è stato acquistato con determina del resp. un servizio quinquennale, non trovando però copertura la spesa negli esercizi 2021 e 2022, ma solo per il triennio 2018-2020 coperto dal precedente bilancio.

Risposta

RISPOSTA:
Ai sensi dell’art. 183 comma 6 TUEL gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. 

Inoltre, in base alla citata disposizione possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso:

- qualora siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

- nonché qualora si tratti di spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. 

Il principio della competenza finanziaria, definita “potenziata”, dunque distingue:

a) la registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno che avviene nell’esercizio in cui l’obbligazione sorge;

b) l’imputazione dell’impegno all’esercizio in cui l’obbligazione si presume andrà a scadenza.

In altri termini le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.

Ove ricorrano le suddette condizioni previste dall’art. 183 TUEL e sia data motivazione del periodo obbligatorio di durata, come nel caso del mercato CONSIP, e/o della particolare convenienza in sede di determinazione a contrattare ex art. 192 TUEL, della presenza di impegni pluriennali che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale, oppure che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale, dovrà obbligatoriamente tenersi conto nella formazione dei bilanci degli anni successivi, rispettivamente per il periodo residuale e per il periodo successivo.


Dott. Eugenio De Carlo 13/04/2021

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