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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 24 maggio 2023
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica – Documento Aprile 2021
Servizi Comunali Codice unico di progetto (CUP) Opere pubblicheDelibera CIPE n. 63/2020: in vigore la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
Delibera CIPE n. 63/2020: in vigore la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto
Dall’8 aprile 2021, è in vigore la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), disposta con l’art. 41 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che ha modificato la legge istitutiva del CUP (legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11), integrandone l’articolo 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies.
La riforma del CUP conferisce al Codice Unico di Progetto il valore amministrativo di elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione all’esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell’investimento che l’amministrazione decide di realizzare. Infatti, il comma 2-bis dispone la nullità per “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico … in assenza dei corrispondenti codici [Codici Unici di Progetto, CUP] di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”.
Il comma 2-ter amplia la portata del provvedimento stabilendo che “Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice Unico di Progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l’indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.”
La delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’8 aprile 2021, introduce la normativa attuativa della riforma, fra l’altro delimitando la portata soggettiva e oggettiva dell’istituto della nullità e regolando le modalità e le procedure con cui le amministrazioni emananti possono chiedere il supporto al DIPE per il controllo della lista dei CUP da allegare agli atti di finanziamento degli investimenti pubblici, così scongiurando i relativi profili di nullità.
Al riguardo, giova segnalare che la Corte dei conti, nell’ammettere a registrazione il provvedimento, ha sottolineato, in considerazione delle gravi conseguenze derivanti dalla mancata apposizione del CUP, i profili di responsabilità dirigenziale e/o erariale derivanti dalle condotte omissive.
Per approfondire le modalità e il canale tramite cui chiedere il supporto del DIPE per il controllo degli emanandi atti di finanziamento, consulta la sezione dedicata.
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