ARAN – Orientamento applicativo Comparto Funzioni locali pubblicato in data 25 marzo 2021 – AFL19
Servizi Comunali Trattamento economico[Funzioni locali] Trattamento Economico Dirigenza Enti Locali
ARAN
Orientamenti applicativi Comparto Funzioni locali
AFL19
[Funzioni locali] Trattamento Economico Dirigenza Enti Locali
Come si deve interpretare l’art. 60 del CCNL 17.12.2020 in materia di onnicomprensività retributiva con particolare riferimento alla disposizione del comma 3, in base alla quale deve essere garantita comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione?
La disciplina prevista dall’art. 60 del CCNL del 17 dicembre 2020 relativo alla dirigenza dell’Area delle Funzioni Locali, ha riconfermato il principio della onnicomprensività del trattamento economico del dirigente (stabilito dall’art.24 del dlgs.n.165/2001, cui gli enti locali adeguano i propri ordinamenti), come cristallizzato nella disciplina legale e già previsto dalla previgente norma di cui all’art. 20 del CCNL del 22.2.2010, attualmente disapplicata dall’art. 62, comma 1, lett. B) ottavo alinea.
Il comma 1 del richiamato art. 60, in particolare, ha riaffermato, in coerenza con le previsioni del citato 24, comma 3, del dlgs.n.165/2001, che il trattamento economico dei dirigenti ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito agli stessi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell’Ente.
In applicazione di tale previsione, quindi, il CCNL ribadisce che a favore della dirigenza, accanto al trattamento stipendiale, è prevista la corresponsione del solo trattamento economico rappresentato dalla retribuzione di posizione e di risultato.
Con il comma 2 viene confermato che in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possano essere erogati direttamente a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge.
Di seguito, il comma 3 stabilisce espressamente che le somme derivanti dall’applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti (comma 3),riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita (ma sempre riconducibili alla generale rappresentanza degli interessi dell’ente), integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti secondo la disciplina dell’art.57 del medesimo CCNL, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato del dirigente che ha reso la prestazione.
La richiamata norma esprime in termini inequivocabili che le somme riferite ai compensi per incarichi aggiuntivi sono comunque destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, transitando nello specifico fondo ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett.d).
Quanto alla definizione della quota che deve essere riconosciuta, a titolo di retribuzione di risultato, al dirigente direttamente coinvolto nello svolgimento della specifica prestazione collegata all’incarico, si precisa che la stessa dovrà essere stabilita sulla base dei criteri concordati in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. b) del richiamato CCNL.
Contabilità Accrual - PNRR Riforma 1.15 Ragioneria Generale dello Stato – 19 maggio 2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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