[Funzioni locali] Trattamento Economico Dirigenza PTA

ARAN – Orientamento applicativo Comparto Funzioni locali pubblicato in data 25 marzo 2021 – AFL22

Servizi Comunali Trattamento economico

07 Aprile 2021

[Funzioni locali] Trattamento Economico Dirigenza PTA

ARAN

Orientamenti applicativi Comparto Funzioni locali

AFL22      

[Funzioni locali] Trattamento Economico Dirigenza PTA

Come deve essere applicato il dettato dell’art. 89, comma 5 del CCNL Personale Area Funzioni Locali del 19/12/2020?

Relativamente alla clausola negoziale di cui all’oggetto codesta Azienda -  premesso che con il CCNL dell’Area Funzioni Locali, è stata rideterminata, tra l’altro, all’art 87,  comma 4, sulla base del sistema dei vecchi incarichi, la retribuzione minima unificata a decorrere dal 1°/01/2018 - chiede se anche per detto incremento trovi applicazione il disposto dell’art. 89, comma 5 del predetto CCNL, oppure, se detto incremento, debba essere finanziato, con decorrenza dall’1/01/2021, con la corrispondente riduzione della retribuzione di posizione, parte variabile, percepita da ciascun dirigente titolare di incarico.

Nel merito, e con espresso riferimento a quanto sopra rappresentato, tenuto che  la scrivente Agenzia ha già fornito un chiarimento in merito su casi, sostanzialmente,  analoghi, si evidenzia che il nuovo sistema degli incarichi, previsto dal CCNL personale dell’Area Funzioni Locali – triennio 2016/2018, stabilisce, all’art. 89, comma 4, che i valori della retribuzione di parte fissa, di cui al comma 3, assorbono e ricomprendono, con decorrenza dall’1/01/2021, i valori in godimento, da parte di ciascun titolare d’incarico, della retribuzione minima contrattuale unificata e della eventuale differenza sui minimi.

Infatti, il successivo comma 5, stabilisce, testualmente che “... in prima applicazione e fintantochè non si renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della retribuzione di parte fissa, derivanti dalla trasposizione ai nuovi incarichi effettuata in applicazione dell'articolo 70, comma 6, sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni ed il valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in essere. ..."

Al riguardo è essenziale precisare che l’art. 89, comma 3 del CCNL in argomento prevede che a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di sottoscrizione dell’ipotesi (01/01/2021) i valori annui lordi complessivi per 13° mensilità, della retribuzione di posizione parte fissa, sono ridefiniti come indicato nella tabella ivi riportata.

Il comma 4, poi, per quel che qui interessa, specifica che i valori di retribuzione parte fissa, di cui al citato comma 3, assorbono e ricomprendono i valori in godimento da parte di ciascun titolare d’incarico della retribuzione minima contrattuale unificata di cui all’art. 87 comma 4 e della differenza sui minimi, le quali pertanto, con la medesima decorrenza di cui al comma 3, e cioè dal 1°/01/2021, cessano di essere corrisposte.

Conseguentemente la suddetta disciplina della retribuzione minima unificata, ha avuto vigenza fino 31/12/2020, poiché dal 1°/01/2021 inizia ad essere attribuita la nuova retribuzione di posizione parte fissa, secondo quanto previsto dall’ art. 89, comma 1 e segg. del CCNL Area Dirigenziale Funzioni Locali del 17/12/2021.

In tale contesto temporale di riferimento, e cioè dall’1/01/2021, trova, quindi, concreta applicazione il dettato dell’art. 89,  comma 5 che, come sopra accennato, così recita “ .. gli incrementi della retribuzione parte fissa .. sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare, ferma restando la graduazione delle posizioni ed il valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell’incarico in essere” .

Dal che, coerentemente, ne consegue che i nuovi valori della retribuzione di posizione riassorbono: sia tutta la minima unificata, sia gli incrementi contrattuali fissati dal CCNL di cui trattasi ed anche tutta la differenza sui minimi.

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