Riduzione degli oneri di urbanizzazione

Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
03 Aprile 2021

Nel territorio di questo ente sono stati individuati, in un’area privata, una serie di reperti sotterranei di estremo interesse archeologico.

L’area interessata classificata dal punto di vista urbanistico zona F (Zone destinate ad attrezzatture e impianti di interesse generale   F3 –b Zone per attrezzature private di interesse collettivo)   è stata già parzialmente edificata dal proprietario mediante la costruzione di immobili da adibire a ristorante e piscine. Tutta l’area è stata classificata catastalmente e complessivamente nella categoria D8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni).

Gli scavi archeologici, secondo il parere della sovrintendenza, dovrebbero interessare una parte dell’area non edificata, ma sicuramente apportano una serie di limitazioni e vincoli alla proprietà che sarà costretta a variare le edificazioni programmate.

Tutto ciò premesso, alla luce della normativa vigente, si chiede quanto segue:

È possibile ipotizzare, alla luce delle varianti edilizie che si rendessero necessarie rispetto alle edificazioni originariamente previste, una riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti per l’edificazione dell’area?

Risposta

Per le edificazioni già esistenti in un’area non è possibile prevedere una riduzione degli oneri: ciò in ossequio alla regola generale secondo cui qualunque norma opera per il futuro e non per il pregresso.

Al contrario, per le edificazioni future troveranno applicazione le regole previste dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) in materia di esonero e riduzioni. Ricordiamo, in particolare, l’art. 19 ed il comma 4-bis dell’art. 17, secondo cui “Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso”.

In sintesi, perciò, eventuali varianti future potranno consentire edificazioni agevolate per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi successivi.

31 marzo 2021         Mario Petrulli

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