Permessi visite mediche specialistiche ex art. 44 CCNL e riduzione indennità specifiche responsabilità
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiNel territorio di questo ente sono stati individuati, in un’area privata, una serie di reperti sotterranei di estremo interesse archeologico.
L’area interessata classificata dal punto di vista urbanistico zona F ( Zone destinate ad attrezzatture e impianti di interesse generale F3 –b Zone per attrezzature private di interesse collettivo) è stata già parzialmente edificata dal proprietario mediante la costruzione di immobili da adibire a ristorante e piscine. Tutta l’area è stata classificata catastalmente e complessivamente nella categoria D8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni).
Gli scavi archeologici, secondo il parere della sovrintendenza, dovrebbero interessare una parte dell’area non edificata, ma sicuramente apportano una serie di limitazioni e vincoli alla proprietà che sarà costretta a variare le edificazioni programmate.
Tutto ciò premesso, alla luce della normativa vigente, si chiede quanto segue:
Le limitazioni all’attività privata (poste dalla sovrintendenza archeologica in primis dalla realizzazione degli scavi e successivamente da un eventuale vincolo archeologico) potrebbero giustificare una riduzione dell’IMU di competenza comunale (esclusa la quota pari al 7,6 × 1000 dovuta allo stato)?
L’IMU sui fabbricati viene determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune alla base imponibile determinata in riferimento alla rendita catastale. Ritengo che in virtù della attuale struttura normativa dell’imposta, il Comune non abbia la possibilità di inserire riduzioni, esenzioni, né tantomeno una eventuale differenziazione dell’aliquota per la fattispecie in esame. Per le esenzioni e riduzioni non esiste, infatti, una espressa riserva di legge che permetta al Comune di regolamentare in tal senso. Allo stesso modo, la differenziazione delle aliquote può avvenire solo nei limiti delle fattispecie individuate dalla legge 160/2019, la quale non prevede una fattispecie così specifica.
31 marzo 2021 Luigi D’Aprano
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile – Delibera 27 marzo 2025, n. 12
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
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