ARAN – Orientamento applicativo Comparto Funzioni locali pubblicato in data 25 marzo 2021 – AFL28
Servizi Comunali Trattamento economico[Funzioni locali] Trattamento Economico Dirigenza Enti Locali
ARAN
Orientamenti applicativi Comparto Funzioni locali
AFL28
[Funzioni locali] Trattamento Economico Dirigenza Enti Locali
L’art. 58 del CCNL 17.12.2020 trova applicazione dalla data di sottoscrizione del prossimo contratto integrativo stipulato presso l’Ente e fino a tale data gli incarichi ad interim continuano ad essere retribuiti in conformità alla disciplina del contratto integrativo vigente?
L’art. 58 del CCNL del 17 dicembre 2020 precisa che, per l’incarico ad interim dovrà essere attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico; la percentuale entro i valori indicati dal CCNL dovrà essere definita in sede di contrattazione integrativa , ai sensi dell’art. 45 comma 1 lett. c) del medesimo CCNL-
La nuova disciplina, pertanto, potrà essere applicata solo a seguito della definizione, all’interno del Contratto integrativo, della predetta percentuale di incremento e soltanto con effetto sulla retribuzione di risultato.
Eventuali diverse soluzioni già adottate dagli enti devono intendersi disapplicate per la parte eventualmente in contrasto con la nuova disposizione contrattuale.
T.a.r. per il Veneto, sezione I - Sentenza 20 maggio 2025, n. 768
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
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