Retribuzione compnente commissione di concorso

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
01 Aprile 2021

Il Comune "A" ha stipulato una convenzione ex articolo 1, comma 124, Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio dello Stato 2019) con il Comune "B" per l'utilizzo di un dipendente per 6 ore alla settimana (ovviamente, le altre 30 settimanali di lavoro sono rese presso il Comune di appartenenza, ossia il Comune "B"). Il Comune "A" ha nominato il medesimo lavoratore come componente esterno della commissione esaminatrice di un concorso indetto dallo stesso comune. I lavori della commissione si sono svolti al di fuori delle suddette 6 ore settimanali. Si chiede come debba essere retribuito il lavoratore in argomento.

Risposta

Preliminarmente si richiamano gli orientamenti delle sezioni regionali della Corte dei Conti, tra i quali il parere espresso con la deliberazione n. 440 /2019/PAR della sezione regionale di Controllo della Regione Lombardia.

I due aspetti che occorre indagare sono la remunerabilità degli incarichi conferiti in ragione del proprio ufficio e su designazione dell’amministrazione di appartenenza (pur presso amministrazioni diverse da quest’ultima) e la configurazione dell’utilizzazione del dipendente presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza.

  1. Il comma 12 dell’art. 3, della legge n. 56/2019 stabilisce cheGli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa”.
    La disposizione non si riferisce all’aspetto retributivo degli incarichi considerati, ma statuisce che gli stessi si intendono conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto con ciò rispondendo alla necessità di una espressa previsione normativa in tal senso, stante il disposto dell’art. 53, comma 2, laddove stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”. Il comma 12 dell’art. 3, nel considerare gli incarichi in argomento conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto, implicitamente distingue gli stessi dagli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, ossia dagli incarichi esterni di cui all’art. 53, commi 7 e ss, del D. Lgs. n. 165/2001 (Ai sensi del comma 6 dell’articolo 53, difatti, “gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso”), per i quali sono previste specifiche verifiche ai fini dell'autorizzazione.
    Conseguentemente, ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza spetta il compenso per l’attività di presidente, di componente o di segretario di una commissione di concorso. 
  2. Come precisato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 23/2016), nel caso di scavalco condiviso, ovvero di rapporto di lavoro in capo ad una amministrazione e di una prestazione lavorativa parzialmente svolta a favore di altra amministrazione, previa convenzione e con l’accordo del lavoratore, come nel caso prospettato nel quesito, si sia in presenza di una  “fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più Enti”, mediante la quale, “rimanendo legato all’unico rapporto d’impiego con l’Ente locale originario, il lavoratore rivolgerebbe parte delle proprie prestazioni lavorative a favore anche di detto Comune in forza dell’autorizzazione dell’Ente di appartenenza, di cui la convenzione regolativa dei rapporti giuridici tra i due Enti assumerebbe carattere accessivo”.
    L’utilizzazione del lavoratore mediante l’istituto dello “scavalco condiviso” rappresenta uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell’amministrazione di provenienza.

In conclusione, poichè in base alle considerazioni di cui sopra siamo in presenza di un incarico conferito da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza del dipendente, il tema della modalità di remunerazione di tale attività rientra, in linea generale, nella disciplina prevista dall’ordinamento interno dell’amministrazione che conferisce l’incarico di componente della commissione di concorso, che normalmente risiede nell’ambito del regolamento interno sulle procedure concorsuali quale appendice del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi. In mancanza di una specifica regolamentazione interna si ritiene possa essere applicato il DPCM del 24 aprile 2020, pubblicato nella GURI n. 225 del 10 settembre 2020m cui si rinvia per i dettagli; l’art. 1, comma 5 di detto decreto recita: “Le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della  propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto”.
23 marzo 2021                  Angelo M. Savazzi

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