Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiIl Comune "A" ha stipulato una convenzione ex articolo 1, comma 124, Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio dello Stato 2019) con il Comune "B" per l'utilizzo di un dipendente per 6 ore alla settimana (ovviamente, le altre 30 settimanali di lavoro sono rese presso il Comune di appartenenza, ossia il Comune "B"). Il Comune "A" ha nominato il medesimo lavoratore come componente esterno della commissione esaminatrice di un concorso indetto dallo stesso comune. I lavori della commissione si sono svolti al di fuori delle suddette 6 ore settimanali. Si chiede come debba essere retribuito il lavoratore in argomento.
Preliminarmente si richiamano gli orientamenti delle sezioni regionali della Corte dei Conti, tra i quali il parere espresso con la deliberazione n. 440 /2019/PAR della sezione regionale di Controllo della Regione Lombardia.
I due aspetti che occorre indagare sono la remunerabilità degli incarichi conferiti in ragione del proprio ufficio e su designazione dell’amministrazione di appartenenza (pur presso amministrazioni diverse da quest’ultima) e la configurazione dell’utilizzazione del dipendente presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza.
In conclusione, poichè in base alle considerazioni di cui sopra siamo in presenza di un incarico conferito da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza del dipendente, il tema della modalità di remunerazione di tale attività rientra, in linea generale, nella disciplina prevista dall’ordinamento interno dell’amministrazione che conferisce l’incarico di componente della commissione di concorso, che normalmente risiede nell’ambito del regolamento interno sulle procedure concorsuali quale appendice del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi. In mancanza di una specifica regolamentazione interna si ritiene possa essere applicato il DPCM del 24 aprile 2020, pubblicato nella GURI n. 225 del 10 settembre 2020m cui si rinvia per i dettagli; l’art. 1, comma 5 di detto decreto recita: “Le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto”.
23 marzo 2021 Angelo M. Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
INPS – 26 maggio 2025
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