Diritto di accesso dei consiglieri comunali e peculiari
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiUn dipendente che usufruisce tutti i giorni di un permesso orario 104 dalle 13:00 alla 14:00 e rientra nel pomeriggio regolarmente alle 15.30, ha diritto al buono pasto?
Secondo costante orientamento dell’Aran, nel caso in esame, si ritiene che il buono pasto non possa essere riconosciuto.
Infatti, l’articolo 46 CCNL 14 settembre 2000, rinviando all’articolo 45, comma 2, per la verifica delle condizioni legittimanti l’erogazione dello stesso, precisa che i dipendenti che prestano l’attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, hanno diritto al buono pasto.
Con parere M134 (ancorché non riferibile agli enti locali), l’Aran precisa che le condizioni rappresentano il presupposto essenziale per l'erogazione del beneficio in questione per tutti i dipendenti e, quindi, anche per i lavoratori che usufruiscono dei permessi previsti dalla Legge 104/1992.
Con riferimento a questi ultimi, occorre, infatti, considerare che i periodi di riposo in parola non possono configurarsi come attività lavorativa, in quanto l'art. 33 della citata legge n. 104 del 1992 stabilisce solo che gli stessi vengono retribuiti, ma non prevede espressamente che siano utili alla durata della prestazione lavorativa, da cui consegue che tali permessi non concorrono al completamento dell’orario di lavoro minimo previsto per il buono pasto.
Al riguardo, sembra utile evidenziare che il buono pasto non ha natura retributiva e non rappresenta un beneficio che viene attribuito di per sé, ma è finalizzato a consentire al dipendente, laddove non sia previsto un servizio mensa, la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall' amministrazione per assicurare allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo un periodo di sei ore, con la pausa.
26 marzo 2021 Fabio Venanzi
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
Ministero dell’Interno Dipartimenti per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 4 giugno 2025
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Comunicato stampa del 4 giugno 2025
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
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