Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiL'indennità di vigilanza e l'indennità di rischio vanno corrisposte solo nei giorni di reale svolgimento delle proprie attività che hanno dato vita a questo diritto?
Sia l’indennità di rischio che quella di disagio possono essere erogate, secondo la disciplina contrattuale, solo nei giorni di effettiva prestazione lavorativa.
Conseguentemente, esse non potranno essere erogate in casi di fruizione di periodi di assenza a qualsiasi titolo del personale, addirittura ivi comprese quelle riconducibili alla fruizione da parte della dipendente del congedo di maternità e del congedo parentale.
Lo ha chiarito, a più riprese, l’ARAN, istituzionalmente predisposta a fornire orientamenti ufficiali sugli istituti contrattuali (cfr. RAL_1574 ARAN).
Con riferimento all’indennità di vigilanza, di cui all’art.5 della legge n.65 del 1986 ed all’art.37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, con le modifiche recate dall’art.16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, si richiamano le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n. 698 del 2 febbraio 2001, secondo le quali; “….l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell’area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986”.
L’indennità in parola, pertanto, non costituisce un’indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica conferita dal Prefetto, ma presuppone necessariamente anche l’effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
Ciò detto, in linea generale, in caso di assenze si riduce anche la quantità delle attività che giustificano l’erogazione del compenso. In sostanza, si ritiene che sussiste sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell’emolumento ad essa connesso.
Nonostante il principio appena enunciato, chi scrive è convinta che l’indennità di vigilanza abbia carattere di fissità (essendo, ad esempio, stabilita in un valore annuale pagato per 12 mensilità) per cui spetti anche in caso di assenze dal servizio.
A tal fine, si richiama l'attenzione sulla circostanza che, espressamente, l'art. 49 del C.C.N.L. del 14.09.2000 include tali voci retributive tra quelle che, per la loro fissità e continuità, devono essere prese come base di calcolo per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro.
24 marzo 2021 Elena Conte
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
INPS – 26 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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