ARAN – Orientamento applicativo Comparto Funzioni locali pubblicato in data 24 marzo 2021 – AFL18b
Servizi Comunali Prerogative sindacali[Funzioni locali] Relazioni sindacali Dirigenza Enti Locali
ARAN
Orientamenti applicativi Comparto Funzioni locali
AFL18b
[Funzioni locali] Relazioni sindacali Dirigenza Enti Locali
L’art. 45, comma 4, del CCNL 17.12.2020 relativo all’Area delle Funzioni locali prevede che negli Enti con meno di tre dirigenti in servizio la contrattazione integrativa sia sostituita dal confronto. Si chiede, nel silenzio del CCNL, se in tale caso la disciplina risultante dal confronto sia da trasmettere all’Organo di revisione, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria per gli adempimenti previsti dagli artt. 40 e 40 bis del dlgs. 165/2001 e se tale disciplina sia poi da trasmettere ad ARAN e CNEL e da pubblicare in Amministrazione trasparente?
Con riferimento alla questione in oggetto si ritiene preliminarmente necessario rammentare che, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, dlgs. 165/2001 e smi, l’attività di assistenza alle Amministrazioni della scrivente Agenzia è limitata, per quanto qui ne occupa, alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all’interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari.
Tanto premesso, per quanto di competenza, la scrivente Agenzia osserva anzitutto che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del CCNL 17.12.2020, “Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare”.
Dall’inequivocabile tenore letterale della testé citata disposizione si evince che il confronto è un modulo relazionale non negoziale volto a consentire la partecipazione sindacale all’iter di definizione di misure che restano comunque prerogativa datoriale.
La scelta dell’art. 45, comma del CCNL 17.12.2020 si pone in continuità con quella operata dalla previgente disciplina contrattuale collettiva nazionale che, relativamente al caso di enti con un numero di dirigenti in servizio inferiore a cinque, prevedeva la sostituzione della contrattazione integrativa con il modulo, anch’esso non negoziale, della concertazione, disciplina contrattuale che non ha mai previsto la sottoposizione del verbale di concertazione al sistema dei controlli e della pubblicità previsto per l’ipotesi di contratto collettivo integrativo.
A tal proposito, sempre nei limiti della propria competenza, la scrivente Agenzia deve rilevare che anche il citato CCNL 17.12.2020 non detta, nemmeno relativamente alla fattispecie di cui all’art. 44, comma 1, lett. g), alcuna disposizione in materia di sottoposizione della “sintesi dei lavori e delle posizioni emerse”, che ai sensi dell’art. 5, comma 2, ultimo periodo, del CCNL in parola conclude la procedura del confronto, al sistema dei controlli e della pubblicità previsto dalle vigenti diposizioni legislative per l’ipotesi di contratto collettivo integrativo o per l’atto unilaterale sostitutivo dello stesso.
Dall’interpretazione diacronica della disciplina contrattuale collettiva nazionale regolante l’istituto in esame si evince, dunque, che tra i due moduli in questione, contrattazione collettiva integrativa e confronto, sussiste una ontologica differenza di natura giuridica la quale, anche nella identità delle materie devolute come nel caso di specie, sembra giustificare il diverso regime di controllo e pubblicità cui sono assoggettati i rispettivi atti conclusivi.
Sulla base delle suesposte considerazioni interpretative della disciplina contrattuale collettiva nazionale e nel rispetto, ovviamente, della vigente disciplina concernente i necessari controlli sulla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, l’Ente potrà assumere le più opportune determinazioni gestionali in materia.
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero dell’Interno – Circolare 24 febbraio 2025, n. 7
Ministero dell’Interno - Comunicato n.2 del 21 febbraio 2025
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