Formazione da remoto a dipendente in malattia
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiSi chiede se è possibile assegnare ad un dipendente 2 profili diversi - nello specifico istruttore di Vigilanza e Istruttore amministrativo, con percentuali diverse sino al raggiungimento del 100%.
La risposta non richiede un particolare approfondimento normativo ed è negativa. Infatti, non è possibile assegnare ad un dipendente due distinti profili professionali bensì mansioni equivalenti. Ad esempio, un operatore di polizia locale, motivatamente, potrebbe essere assegnato a svolgere mansioni amministrative, ove compatibili con la propria categoria professionale.
A tal proposito, appare opportuno rilevare che la vigente contrattazione collettiva in materia di sistema di classificazione professionale del personale del Comparto delle Funzioni locali (tuttora rinvenibile anche nelle disposizioni del CCNL del 31.3.1999), non detta alcuna specifica disciplina per l’assegnazione del lavoratore a mansioni diverse da quelle proprie del profilo posseduto dal medesimo.
In ordine al vincolo dell’equivalenza, l’art.3, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, dispone infatti solamente che tutte le mansioni che vengano ascritte dal contratto collettivo nazionale all’interno delle singole categorie, “in quanto professionalmente equivalenti sono esigibili”.
Tale disciplina contrattuale deve oggi essere correttamente interpretata diacronicamente nel contesto dell’evoluzione della disciplina legislativa in materia, da ultimo scandita nell’articolo 52, nuovo testo, del D.lgs. 165/2001 rispetto alla quale è intervenuta la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 16/06/2009 n° 13941 e Cass. 26/01/2017 n° 2011), che ha statuito i seguenti principi interpretativi:
Ai fini dell’interpretazione della regola sull’equivalenza delle mansioni contenuta nell’art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999 sulla base alla ricordata esegesi giurisprudenziale dell’articolo 52, nuovo testo, del D.lgs. 165/2001 si deve rilevare che la locuzione “in quanto equivalenti” ben possa essere considerata espressione di una valutazione di equivalenza di tutte le mansioni ascrivibili ad una stessa categoria aprioristicamente formulata dal contratto collettivo nazionale e perciò intesa in senso formale, statuendo la possibilità di assegnazione al lavoratore di mansioni diverse da quelle del profilo posseduto purché ascrivibili alla medesima categoria secondo la relativa declaratoria professionale come descritta nell’allegato A allo stesso CCNL.
Così ricostruita la lettura interpretativa delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di equivalenza delle mansioni, la valutazione di tale equivalenza nel caso concreto costituisce una questione di natura prettamente gestionale relativa all’esercizio del potere direttivo ed organizzativo datoriale da parte dell’Ente.
19 marzo 2021 Elena Conte
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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