Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell’ambito del PNRR
Agenzia per la Coesione Territoriale – 29 settembre 2023
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiE’ stata presentata in data 30/12/2020 al SUAP una SCIA per attività di somministrazione condizionata al rilascio di permesso di costruire incluso autorizzazione passo carrabile e notifica sanitaria. Il giorno 20 gennaio 2021 il SUAP ha indetto una conferenza di servizio invitando gli enti coinvolti nell'istruttoria quali Ufficio Tecnico, ASL, Polizia Locale e VV.FF. In questa seduta in presenza solo dell'ufficio Tecnico, dell'ufficio commercio e polizia locale si è richiesta l’integrazione di una relazione sulla viabilità per il rilascio dell'autorizzazione del passo carrabile, integrazione che è pervenuta oggi 17 marzo 2021. Si chiede se i termini per la conclusione del procedimento sono stati interrotti dalla richiesta di integrazione e se è necessario oppure opportuno indire una nuova conferenza semplificata per il rilascio delle autorizzazioni necessarie e quali sono i nuovi termini di conclusione del procedimento.
IndietroPremesso che la conferenza di servizi riguarda i procedimenti autorizzatori, la SCIA per la somministrazione e la notifica sanitaria, come è noto, è una dichiarazione di parte privata, senza alcun valore provvedimentale. Tali procedure restano, infatti, esterne alla conferenza di servizi. L’avvio effettivo delle attività sotteso dalle SCIA resta vincolato al buon esito del procedimento autorizzatorio collegato-
Occorre chiarire che, in relazione alla SCIA condizionata, ex art. 19 bis, comma 3, della legge n. 241/1990, si tratta dei casi in cui l’efficacia della SCIA è condizionata dall’acquisizione di altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (pareri di altri uffici e amministrazioni o esecuzione di verifiche preventive). Il meccanismo della SCIA opera all’inizio (fase di presentazione della SCIA) e alla fine del procedimento (una volta ottenuti gli atti di assenso). La SCIA rappresenta il «procedimento principale» su cui si innesta una fase prodromica di tipo autorizzatorio classico e le richieste delle altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati non gravano sul privato ma sull’amministrazione procedente che si attiva attraverso la conferenza di servizi.
Ciò detto, l’articolazione del procedimento è la seguente:
Si ricorda, inoltre, il tenore dell’art. 19-bis, comma 3: “quando l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato”.
Ciò detto, in linea teorica, dopo trenta giorni dalla richiesta di integrazioni si poteva/doveva disporre l’archiviazione del procedimento in assenza del soddisfacimento, basandosi sull’art. 2, comma 7, della legge n. 241/90 (richiamato dall’art. 14-bis). Se non lo si è fatto (il termine può essere ordinatorio, non perentorio) si può considerare il procedimento ancora in corso e riprendere il conteggio del termine dal ricevimento delle integrazioni (entro 45 giorni, fatto salvo il periodo di sospensione del termine).
18 marzo 2021 Elena Conte
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