Responsabile del procedimento e componente commissione concorso

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
19 Marzo 2021

L'ente ha bandito l’avviso pubblico per la selezione del direttore di un consorzio di cui l'ente fa parte (cimitero).

Si chiede di sapere se il responsabile del procedimento, che ha predisposto gli atti di selezione, possa anche essere componente della commissione che dovrà successivamente valutare i partecipanti.

Risposta

In materia di concorsi, salvo che non sia stata prevista dal regolamento dell’Ente, non è espressamente sancita da alcuna norma di legge l’incompatibilità tra RUP del procedimento concorsuale e presidente o componente della commissione di concorso. Ciò a differenza di quanto previsto in materia di appalti dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici, in relazione al quale si sono sviluppati due orientamenti: il primo secondo cui vi è una secca ed automatica incompatibilità tra le funzioni tipiche dell’ufficio di RUP (o ruoli equivalenti) e l’incarico di componente e finanche di presidente della Commissione; un secondo e opposto orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che il RUP possa essere nominato commissario di gara, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi. Quest’ultimo indirizzo  meno restrittivo ha trovato un punto di forza a livello esegetico nell’intervento correttivo dell’art. 77 comma 4 avutosi nel 2017 ossia nella «indicazione successivamente fornita dal legislatore, il quale, integrando il disposto dell’art. 77 comma 4, ha escluso ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo all’amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP possa legittimamente far parte della commissione gara».

Pertanto, per analogia, trasportando il ragionamento nell’ambito dell’Ente - salva espressa disciplina regolamentare a cui si fosse autovincolato – qualora si volesse consentire al RUP di essere componente della commissione di gara, andrebbe valutata l’assenza di qualsiasi situazione di potenziale inquinamento o condizionamento concorsuale, non sussistendo alcuna automatica incompatibilità tra i due ruoli, ma occorrendo desumere detta incompatibilità da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi.  Peraltro, i componenti, rup eventualmente compreso, dovranno dichiarare sotto responsabilità penale sia l’assenza di conflitti d’interessi ai sensi della legge n. 241/1990 (art. 6 bis) che ai sensi dell’art. 51 cpc e della disciplina anticorruzione dell’Ente. Ovviamente, ove si optasse per la soluzione più radicale, ossia l’esclusione del RUP dalla commissione di concorso, si escluderebbe ogni potenziale rischio.

18 marzo 2021              Eugenio De Carlo  

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