Correzione o rettifica su atto di nascita estero di neo cittadino italiano in cui risulta mancante cognome della madre
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiUn cittadino ha ritirato dei rottami ferrosi dalla stazione ecologica del comune, che chiede al cittadino il versamento di una quota per lo smaltimento rottami ferrosi per l’anno 2020, calcolato in base alle tonnellate dei rottami ferrosi ritirati. Si chiede se il comune deve fare la fattura.
In linea di principio, la cessione di rottami e cascami è soggetta al meccanismo del “reverse charge”, ai sensi dell’art. 74, commi 7 e 8, del DPR n. 633/72, con obbligo di emissione della fattura da parte del cessionario dei beni.
In deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’Erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, per le operazioni soggette alla procedura del reverse charge debitore d’imposta è il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni sono rese: ciò nei casi in cui la cessione di beni è effettuata nei confronti di operatori IVA.
Diversamente, l’inversione contabile non si applica quando l’acquirente è un soggetto privato; in questi casi la cessione va comunque fatturata, ma con applicazione dell’Iva in aliquota ordinaria del 22%. Difatti, con risoluzione n. 28/E/2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “in base alle citate disposizioni di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché, per quanto specificamente interessa, di cui al settimo e all’ottavo comma del successivo articolo 74 del medesimo D.P.R. n. 633, il debitore dell’imposta è da individuarsi in ogni caso nel cessionario, ove soggetto passivo ai fini IVA, anche se non avente né sede né stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo cedente abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia e dal fatto che tale ultimo soggetto sia identificato ai fini IVA in Italia. Per assolvere il predetto obbligo, dunque, il cessionario – in assenza di sede o di stabile organizzazione nel territorio dello Stato – dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale”.
Conseguentemente, si conferma che l’operazione è soggetta a fatturazione e, a seconda della tipologia dell’acquirente, l’Ente dovrà applicare il meccanismo del reverse charge ex art. 74, comma 7 e 8 del DPR n. 633/72 (nei confronti di operatori IVA) o aliquota ordinaria del 22% (nel caso di privati).
16 marzo 2021 Mario Petrulli
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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