Deposito parere del revisore e seduta consiliare per la approvazione del rendiconto
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiCon la presente si sottopone alla Vs. cortese attenzione il seguente quesito, con riguardo alla composizione del FCDE Rendiconto 2020:
Questo Ente, in sede di rendiconto 2019, ha optato per l’applicazione di quanto previsto all’art.39-quater de D.L. 30-12-2019, n.162 (Decreto milleproroghe).
Con deliberazione consiliare n.31 del 17-09-2020 ha provveduto ad approvare il ripiano del maggiore disavanzo scaturito dal rendiconto 2019 con rate costanti da applicare a partire dall’esercizio finanziario 2021 pari ad € 12.607,41 (n.15 quote x € 12.607,41 = Totale € 189.111,20).
Nella stessa seduta si è provveduto a ripianare il disavanzo ordinario pari ad € 103.895,96 nel seguente modo:
Alla luce di tutto quanto sopra esposto si chiede un parere in merito e, nel caso, eventuali riferimenti operativi/normativi per il caso di specie.
Nel quesito viene avanzata l'ipotesi di "" … escludere dalla formazione del nuovo FCDE in sede di Rendiconto 2020 tutti i residui attivi 2019 e precedenti compresi nel ripiano quindicennale di cui all’art39-quater …"" in quanto gli stessi risulterebbero "" … già garantiti con ripiano di cui alla delibera di C.C. n.31-2020 …"".
Tale prospettazione non è condivisibile; alla conclusione di non computare i residui attivi 2019 e precedenti nel calcolo per la quantificazione del FCDE rendiconto 2020 sembra che il proponente il quesito pervenga partendo dai seguenti presupposti (indicati nel quesito stesso):
La formulazione di tali presupposti non è però corretta: innanzitutto il FCDE accantonato nel rendiconto 2019, pari ad euro 612.312,91, non include tutti i residui attivi 2019 e precedenti (che difatti ammontano ad euro 1.526.934,95, di cui euro 833.852,52 di parte corrente) ma rappresenta solamente un "fondo rischi" che va a controbilanciare - e solamente in parte - i crediti (residui attivi) che sono stati considerati di dubbia o difficile esazione; inoltre la copertura del disavanzo ai sensi dell'articolo 39-quater del d.l. non riguarda i residui, e nemmeno l'importo del FCDE, ma solamente l'eventuale maggior disavanzo (differenza tra il fondo "semplificato" del 2018 aumentato dello stanziamento assestato del fondo iscritto nel bilancio 2019 ed il fondo accantonato nel rendiconto 2019 determinato con metodo ordinario), importo che per codesto comune risulta pari ad euro 189.111,20.
Questo peraltro non significa che diversamente operando si avrebbe una duplicazione di garanzia: difatti il "nuovo" FCDE (che dovrà essere determinato in occasione del rendiconto 2020 in rapporto a tutti i residui attivi esistenti alla data del 31.12.2020) sarà costituito, oltre che dal FCDE stanziato nella spesa del bilancio 2020, anche dal FCDE di euro 612.312,91 accantonato nel rendiconto 2019: si veda al riguardo l'ultimo paragrafo del punto 13.7.1 del principio contabile applicato n. 4/1 concernente la programmazione di bilancio.
Non risulta pertanto percorribile l'ipotesi di escludere dalla formazione del nuovo FCDE in sede di rendiconto 2020 tutti i residui attivi 2019 e precedenti (a fronte dei quali resterebbe il fondo 2019 di euro 612.312,91) e calcolare il "nuovo" FCDE solamente in relazione ai residui attivi provenienti dall'esercizio 2020.
17 marzo 2021 Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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