Imposta di registro: forza retroattiva di una genuina norma di sistema

FISCO OGGI – Documento 17 marzo 2021

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18 Marzo 2021

Imposta di registro: forza retroattiva di una genuina norma di sistema

FISCO OGGI

 

Imposta di registro: forza retroattiva di una genuina norma di sistema

17 Marzo 2021

Nessun contrasto con la Costituzione: questa la conclusione della Consulta, di nuovo chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del “novello” articolo 20 del Dpr n. 131/1986

 

Non è contestabile la legittimità di un intervento legislativo che attribuisce forza retroattiva “a una genuina norma di sistema” nemmeno quando sia determinato dall’intento di rimediare a un’opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) ma divergente rispetto alla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore. È, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 39 depositata ieri, 16 marzo 2021, con la quale la Corte costituzionale torna nuovamente a pronunciarsi, a poca distanza dalla sentenza n. 158/2020, sulla legittimità costituzionale della particolare vicenda normativa dell’articolo 20 del Dpr n. 131/1986, riformulato dalla legge di bilancio 2018 e reso retroattivo dalla legge di bilancio 2019.

La Consulta ha dichiarato manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale sull’articolo 20 del Tur e non fondate le questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sull’articolo 1, comma 1084, della legge n. 145/2018, che qualifica come “interpretazione autentica” l’intervento normativo dell’anno precedente riguardante la disciplina dell’interpretazione degli atti per l’applicazione dell’imposta di registro.

In particolare, la Corte ribadisce che le questioni relative alla violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione sono manifestamente infondate, poiché prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate con l’ordinanza del giudice di legittimità e dichiarate non fondate con  la sentenza n. 158/2020. In tale pronuncia, infatti, la Corte ha concluso che l’articolo 20 del Dpr n. 131/1986 “non si pone in contrasto né con il principio di capacità contributiva, né con quelli di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria, con conseguente non fondatezza delle sollevate questioni”. Tali parametri non si oppongono a una diversa posizione del legislatore diretta a identificare i presupposti impositivi nei soli effetti giuridici desumibili dal negozio contenuto nell’atto presentato per la registrazione, senza alcun rilievo di elementi tratti altrove.

Inoltre, la Corte conferma che, per il vaglio di legittimità costituzionale, non assume valenza in sé determinante la natura innovativa o interpretativa della norma che si qualifica di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva. Nel caso in esame, precisa la Consulta, rilevava piuttosto l’intera, decennale, e complessa vicenda dell’applicazione dell’imposta di registro, caratterizzata, come evidenziato nella sentenza n. 158/2020, da uno stratificarsi di interpretazioni, che la giurisprudenza ha sviluppato anche in risposta alle varie forme in cui l’ordinamento si andava evolvendo per volontà del legislatore, il quale, dapprima, ha introdotto, nella disciplina dell’imposta, l’esplicito riferimento agli "effetti giuridici" dell’atto e, poi, la norma generale antielusiva (articolo 10-bis dello Statuto del contribuente).

Non è irragionevole, quindi, attribuire efficacia retroattiva a un intervento che ha assunto un carattere di sistema, in quanto, si legge nella sentenza, “la legittimità di un intervento che attribuisce forza retroattiva a una genuina norma di sistema non è contestabile nemmeno quando esso sia determinato dall’intento di rimediare a un’opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore”.

 

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