Certificato di residenza richiesto dal cittadino, da presentare al Sindacato, e soggezione al pagamento dell'imposta di bollo
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiNel comune ha sede una struttura sanitaria "l'hospice, polo del sollievo per la vita". Di recente vi sono stati numerosi ingressi di extracomunitari privi di residenza, ma domiciliati in comuni del circondario. Pertanto essendo una struttura per i malati terminali si chiede a chi spettano le spese funebri se al comune ove hanno il domicilio, dichiarato in sede di ricovero o nel comune ove avviene il decesso.
L’assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti è una funzione amministrativa relativa alla materia di “beneficenza pubblica”, come previsto dagli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977.
Il testo legislativo regolante la materia è, come è noto, il D.P.R. n. 285/1990, “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”.
L’art. 1, comma 7 bis della Legge n. 26/2001 disciplina l’assunzione delle spese da parte dell’amministrazione comunale. Lo stesso stabilisce che la gratuità dell’inumazione, cremazione e esumazione ordinaria è limitata alle persone indigenti, agli appartenenti ad una famiglia non abbiente, nonché a coloro, i cui familiari sono irreperibili o se questi hanno rinunciato all’eredità.
Ai sensi dell’art. 48, D.P.R. n. 803/1975, quando non venga richiesta altra destinazione, nei cimiteri devono essere ricevuti:
In altri termini, mutatis mutandis, il c.d. “domicilio di soccorso” non è stato abolito ma non si matura più con un periodo minimo di residenza (da ultimo, di 2 anni) in quanto viene a sorgere con la residenza stessa (artt. 2, commi 3 e 4 e 6 comma 4 della Legge. n.328/2000).
Inoltre, in linea generale, laddove la residenza non venga dimostrata in via amministrativa con le certificazioni previste (artt. 43 e 44 codice civile, art. 31 Disp. Attuazione al Codice Civile, legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), può supplirsi con una sentenza del giudice (art. 2907 codice civile).
Inoltre, se con il “comma 7-bis” l’inumazione (intesa come modalità istituzionale di sepoltura ex art. 337 T.U.LL.SS.) e la conclusiva esumazione ordinaria sono divenuti servizi sociali e, quindi, da affrontare con i fondi del servizio sociale del comune (e fermo restando che le condizioni di indigenza vanno valutate con gli strumenti e modalità del D. Lgs. 31/3/1998, n. 109, così come integrato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 e dalla successiva normativa di settore), si pone la questione del Comune che deve assumere il relativo onere.
L’obbligo di provvedere alla materiale sepoltura fa carico al comune di decesso ex art. 50, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, in ossequio al principio implicito e, così, fondativo di tutto il nostro ordinamento di polizia mortuaria secondo cui l’inumazione deve avvenire spontaneamente nel luogo di morte.
L’onere che deriva dal decesso (trasporto al cimitero del luogo di morte, onere dell’inumazione, onere dell’esumazione ordinaria compiuto il periodo ordinario di rotazione in campo di terra) risulta ormai a carico unicamente del comune di ultima residenza, in quanto la legge 8/11/2000, n. 328 attribuisce l’onere dei servizi e prestazioni per le persone in stato di indigenza o di bisogno sia a carico del comune di residenza.
Occorre considerare, residualmente, l’evenienza di decesso di persona non indigente, ossia non segnalata ai servizi sociali e da quest’ultimi presa in carico e morta sola (es. soggetto ignoto); le spese, in ultima istanza, sono a carico del comune di decesso, non essendo ravvisabile alcun altro centro di spesa legittimato ad erogare denaro per la prestazione d’istituto; quest’ultimo, però, potrà anche in un secondo momento rivalersi nei confronti di parenti rintracciati successivamente secondo il principio della gestio negotiorum ex artt. 2028 – 2032 Cod. Civile o, ad ogni modo, ricorrendo agli usuali strumenti civilistici per la ripetizione della somma anticipata, sino ad attivate la procedura d’iscrizione a ruolo.
Si aggiunga, infine, che nel caso di cittadini stranieri non residenti in Italia, lo stato di bisogno deve essere attestato dal Consolato del Paese di appartenenza.
11 marzo 2021 Elena Conte
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: