MATERIALE WORKSHOP: LE ENTRATE VINCOLATE Nuove prospettive di gestione
Sintesi dell'intervento del Dott. Paolo Dolci
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiPremesso che l'articolo 1 comma 460 della Legge 232/2016 ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2018 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380 sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali: alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di urbanizzazione primarie e secondarie risanamento complessi edilizi centri storci intervento di riuso e di rigenerazione spese progettazioni per opere pubbliche etcc
Fatta questa premessa si richiede se all’interno dei proventi di cui al comma 460 possano rientrare anche le entrate da MONETIZZAZIONE AREE STANDARS, soprattutto quando previste all’interno di un titolo abilitativo edilizio (ad esempio nella concessione sono calcolati sia quote per oneri primari e secondari sia importi per monetizzazione aree standars) e dunque queste ultime possano finanziarie le manutenzioni ordinarie di opere di urbanizzazione primarie e secondarie. Inoltre si chiede se le sanzioni di cui al comma 460 è corretto che siano incassate al titolo 3 con le suddette codifiche denominazione codice SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE UFFICIO TECNICO (imprese) 3.02.03.01.003 SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE UFFICIO TECNICO (famiglie) 3.02.02.01.003 ovvero vanno incassate al titolo 4 nel denominazione codice PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE 4.05.01.01.001
La cosiddetta "monetizzazione di aree a standards" consiste nel versamento al comune di un importo che è alternativo alla cessione diretta delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione; la relativa disciplina, ivi compresa la destinazione dei corrispondenti proventi, è demandata alla legislazione regionale: si veda a titolo esemplificativo per la Lombardia l’art. 46, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 la quale stabilisce che “i proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l’acquisizione di altre aree a destinazione pubblica”; disposizioni sostanzialmente non dissimili risultano nella generalità delle restanti regioni.
Sulla base di tali considerazioni la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, con parere n. 81 del 14 marzo 2017 ha precisato che le entrate suddette debbono essere necessariamente classificate al titolo IV "Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti" e, conseguentemente, essere destinate al finanziamento di spese di investimento.
Stante tale obbligo di destinazione, alle entrate medesime non può risultare applicabile quanto previsto per i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni dall'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016; è da escludere pertanto la possibilità di destinare i proventi della "monetizzazione" per interventi di manutenzione ordinaria.
Per quanto concerne le sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, si conferma che le stesse debbono essere contabilizzate al titolo terzo quali "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" (E.3.02.xx.xx.xxx), utilizzando per i successivi livelli le appropriate codifiche in funzione della natura dei soggetti debitori:
- amministrazioni pubbliche: cod. E.3.02.01.01.003;
- famiglie: cod. E.3.02.02.01.003;
- imprese: cod. E.3.02.03.01.003;
- Istituzioni Sociali Private: cod. E.3.02.04.01.003;
12 marzo 2021 Ennio Braccioni
Sintesi dell'intervento del Dott. Paolo Dolci
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 20 maggio 2025, Prot. n. 225451/2025
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