Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi chiede se è possibile liquidare anticipazione TFR ad un dipendente in servizio assunto il 01.01.2011 contratto part-time e come calcolare l'importo.
A differenza di quello che accade per i dipendenti privati, che in alcuni casi senza cessare l’attività lavorativa possono accedere ad una anticipazione del TFR maturato e lasciato in azienda o versato su un fondo complementare, lo stesso non è consentito ai dipendenti pubblici.
Per i dipendenti pubblici non è prevista alcuna possibilità di richiedere un anticipo sulla liquidazione (trattamento di fine servizio o trattamento di fine rapporto). Infatti, l'articolo 26 del Dpr 1032/1973 vieta la possibilità di ottenere l'anticipo della liquidazione, stabilendo al riguardo che «non si fa luogo alla corresponsione di acconti». L’accordo quadro 29.7.1999, in materia di “trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici”, all’art. 8 rinvia alla contrattazione di comparto la verifica delle condizioni per l’armonizzazione pubblico-privato in materia di anticipazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica; ciò non risulta sia avvenuto.
L’art. 23 del DL. 4/2019 ha previsto la possibilità di richiedere l’anticipo di una quota di TFS/TFR (entro i 45.000 euro) per i dipendenti pubblici che cessano o sono cessati dal servizio per collocamento a riposo, avendo raggiunto i requisiti ordinari per l’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia, come disciplinati dall’articolo 24 del DL. 201/2011, oppure avendo optato per l’accesso a pensione con la cosiddetta “quota 100”, di cui all’articolo 14 dello stesso DL n. 4/2019.
9 marzo 2021 Angelo M. Savazzi
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