"Ricomparsa" cittadino cancellato per irreperibilità da altro comune

Risposta al quesito della Dott. ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
16 Marzo 2021

Questo comune ha ricevuto la richiesta da parte di un avvocato in merito ad una dichiarazione da rendere relativa ad una pratica di residenza. L’avvocato dovrà costituirsi in giudizio per un atto giudiziario depositato ai sensi del 143 c.c. per irreperibilità.

La verifica risale allo scorso giugno e sinceramente non ho idea di come sia stata consultata la banca dati dell’anagrafe in quanto quel giorno la sottoscritta lavorava in smart working .

Lo scorso ottobre l’avvocato difensore del cittadino chiedeva all’ufficio scrivente delucidazioni in merito.

Di fatto il cittadino risulta si cancellato da questa anagrafe per irreperibilità ma da una verifica in ANPR risultava comunque già iscritto in un comune limitrofo in data precedente (marzo 2020) la notifica con deposito presso questo ente.

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte del comune di una immigrazione la sottoscritta ha chiesto informazioni al nuovo comune di residenza. Effettivamente il nuovo comune di iscrizione anagrafica non aveva comunicato a questo ufficio la ricomparsa nel suo comune e non aveva richiesto l’invio della scheda individuale del cittadino stesso.

Nella medesima data il comune di iscrizione provvedeva tempestivamente ad inviare a questo comune la relativa APR/4 e la richiesta della scheda individuale.

L’ufficio scrivente ha quindi definito una pratica di cancellazione (senza conteggio) per ricomparsa lo scorso mese di ottobre.

La pratica quindi è stata aperta ad ottobre con decorrenza giuridica del marzo scorso-.

 

Il mio quesito è il seguente:

con il subentro in ANPR vengono meno le comunicazioni tra comuni subentrati se trattasi di cittadino cancellato per irreperibilità?

Come possibile iscrivere in anagrafe un cittadino dopo una ricomparsa senza chiedere conferma generalità ed eventuali documenti  a suo nome al comune di ultima iscrizione anagrafica?

Sinceramente nella normativa di riferimento per ANPR non ho trovato alcun riferimento per la gestione degli irreperibili a seguito di ricomparsa.

Quindi di prassi se il cittadino risulta cancellato per irreperibilità  comunico all’ultimo comune di residenza la sua ricomparsa per gestire in modo corretto la sua posizione indipendentemente se trattasi di comune subentrato o meno.

Mi attendo quindi alla normativa prevista dal regolamento anagrafico vigente.

 

Chiedo quindi è corretto rispondere all’avvocato che la gestione della pratica di ricomparsa è stata perfezionata a seguito di richiesta da parte del comune di iscrizione; che nel mese di giugno la scheda individuale del cittadino non riporta alcuna indicazione in merito alla sua ricomparsa

OVVERO la consultazione nell’ANPR doveva essere l’unico strumento per questo ufficio per comunicare la ricomparsa in altro comune?

Risposta

Se ho compreso correttamente, questa persona è stata cancellata per irreperibilità DOPO che il comune di ricomparsa ha provveduto ad iscriverla.

Se così fosse, è ovvio che il comune di ricomparsa DOVEVA comunicare la ricomparsa a Codesto comune; più precisamente, poiché il comune di iscrizione, sempre se ho ben capito, non è subentrato in ANPR, trova ancora applicazione quanto disposto dalle "Avvertenze e note illustrative al regolamento anagrafico" dell'Istat - Metodi e norme - ed. 1992, laddove si precisa che "qualora una persona, cancellata dall’anagrafe di un Comune per irreperibilità al censimento o per irreperibilità accertata dall’ufficio di anagrafe, chieda successivamente l’iscrizione anagrafica in altro Comune, questo dovrà provvedere alla iscrizione senza provenienza. Tuttavia instaurerà una pratica migratoria con il Comune che ha proceduto alla cancellazione per irreperibilità, ai soli fini della conferma delle generalità e della conferma dell’avvenuta cancellazione per irreperibilità. Dopo la conferma di cancellazione l’iscrizione nel nuovo Comune risulterà nella scheda anagrafica con l’annotazione: «era stato cancellato per irreperibilità dal Comune di...... in data.....».

In sostanza, il comune di ricomparsa DOVEVA, tramite il modello APR/4, comunicare la ricomparsa per la conferma delle generalità (che non può verificare d'ufficio nella scheda ANPR non essendo subentrato) e della avvenuta cancellazione per irreperibilità.

L’ufficiale d’anagrafe, di fronte ad una ricomparsa da irreperibilità, deve porsi il problema della “provenienza” e deve indagare, anche con l’aiuto dell’interessato, per individuare il comune che aveva proceduto alla cancellazione !!!

Se entrambi i comuni fossero subentrati questo passaggio non è necessario poiché entrambe le circostanze (verifica dati ed evento "cancellazione per irreperibilità") sono accertabili semplicemente accedendo ad ANPR.

Invece, in tutti i casi in cui da ANPR non dovesse risultare registrato il comune di cancellazione, occorrerà individuare tale comune, ovviamente con l'aiuto dell'interessato, e inviare la comunicazione a quel comune anche dopo il subentro in ANPR. 

Tornando al caso oggetto del quesito, segnalo che, poiché la cancellazione per irreperibilità è SUCCESSIVA alla ricomparsa, Codesto comune dovrà annullare in autotutela il provvedimento di cancellazione per irreperibilità e adottare un provvedimento di cancellazione per emigrazione nell'altro comune con decorrenza pari alla iscrizione effettuata dal predetto comune (marzo 2020); il procedimento da lei descritto (cancellazione senza destinazione) mi sembra privo di fondamento normativo. Il risultato, ai fini del conteggio, è lo stesso, ma non è corretta la modalità operativa adottata.

In sostanza, se i comuni sono entrambi subentrati, la consultazione della posizione anagrafica del cittadino è sufficiente; se i comuni non sono entrambi subentrati vale quanto sopra chiarito, ossia il comune di ricomparsa deve comunicare la ricomparsa tramite il modello APR 4.

All'avvocato è necessario chiarire l'accaduto e cioè che la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per il semplice motivo che alla data della effettuazione della notifica a codesto comune non risultava la notizia della ricomparsa.

Pertanto codesto comune non può avere responsabilità se il comune di ricomparsa, non subentrato in ANPR, non ha ottemperato alle istruzioni dettate dall'Istat, non avendo comunicato la ricomparsa.   

9 marzo 2021           Liliana Palmieri

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