Nel presentare la “Dichiarazione di residenza”, laddove è riportata la dicitura “Si allegano i seguenti documenti”, l’interessato, oltre a produrre l’assenso delle eventuali persone coinvolte con l’indirizzo di domicilio dichiarato, dovrà altresì produrre tutta la documentazione idonea a dimostrare il domicilio nel territorio o, almeno, dovrà fornire indicazioni utili a sintetizzare il suo concreto modus vivendi e le relazioni esistenti con il territorio comunale.
La mancanza di tale documentazione e/o indicazioni determinerà l’ “irricevibilità” della domanda, non disponendo l’Ufficiale di Anagrafe degli elementi necessari per accertare l’effettiva sussistenza del domicilio.
Con Circolare n. 19 del 7 settembre 2009, il Ministero dell’Interno ha chiarito che l’art. 3, comma 38 della legge 15 luglio 2009, n. 94, deve essere interpretato nel senso che le persone senza fissa dimora, iscritte in anagrafe presso un domicilio, devono essere reperibili.
Al fine di garantire tale reperibilità, laddove nel modulo “Dichiarazione di residenza” è riportata la dicitura “Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti”, la persona “senza fissa dimora abituale” dovrà indicare uno o più recapiti dove può essere rintracciata; nell’ipotesi più semplice, tale recapito potrà coincidere con il domicilio dichiarato, sempre che questo sia stato individuato presso un indirizzo inteso nel senso tradizionale del termine (via, civico, interno); diversamente, dovranno essere indicati uno o più recapiti dove il SFD dovrà essere rintracciabile, pena la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241, se tale irreperibilità dovesse emergere nei 45 giorni che seguono l’ iscrizione anagrafica; diversamente, si dovrà avviare un procedimento di cancellazione d’ufficio nel caso l’irreperibilità dovesse sopravvenire in un momento successivo alla conclusione del procedimento di iscrizione.
La mancata indicazione di un qualsivoglia recapito, inteso in senso lato, al quale l’interessato dichiara di essere rintracciabile, determinerà l’“irricevibilità” della domanda, poiché tale mancanza – come si è visto – contrasta con la ratio della novella (L. n. 94/2009), secondo l’interpretazione del Ministero dell’Interno
Nel caso la persona “senza fissa dimora abituale” non sia in grado di fornire elementi atti a dimostrare la sussistenza del domicilio nel territorio, il comune competente all’iscrizione anagrafica sarà quello di nascita dell’interessato; ove quest’ultimo fosse nato all’estero, l’iscrizione anagrafica dovrà avvenire nel comune di nascita del padre oppure – nel caso anche il padre fosse nato all’estero – in quello di nascita della madre e nell’ipotesi residuale di nascita all’estero anche della madre la persona sarà iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell’Interno (art. 2, comma 5, L. n. 1228/1954, cit.).
Nella fattispecie concreta occorrerà la verifica del domicilio da parte dell’ufficio chiedendo al domiciliante la conferma del luogo di domicilio (es. studio legale ovviamente da intendersi come indirizzo dov’é situato lo studio e non come interno dello studio), sia fisicamente (esiste), sia concettualmente nel senso che l’avvocato dovrà confermare, possibilmente per iscritto, che l’interessato è domiciliato presso il Suo studio). Nel caso fossero presenti più domicilii sarà l’interessato a determinare quello principale che, ovviamente, dovrà corrispondere al centro degli interessi.
11 marzo 2021 Roberto Gimigliano