Bollette acquedotto calcolate in modo forfettario

Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo

Quesiti
di Russo Gianluca
11 Marzo 2021

Il Comune, non avendo proceduto per alcuni anni ad effettuare le letture dei contatori dell'acqua, ha inviato ai contribuenti i consumi di acqua degli anni dal 2018 a luglio 2020 effettuando un calcolo medio dei consumi  dall'ultima lettura disponibile (risalente a più di 5 anni fa)  a quella fatta nel mese di luglio 2020. Un contribuente ha fatto richiesta di annullamento della bolletta ritenendo che "l'amministrazione abbia adottato un regime forfettario illegittimo che gli procura un danno come cittadino di pagare annualmente le utenze con lettura da parte della P.A. competente". Se pur vero che tale modalità di calcolo può non essere pienamente corretta, si chiede se tale bolletta debba essere annullata. Si rappresenta, inoltre, che, non avendo personale a disposizione per le letture, erano stati fatti AVVISI alla cittadinanza , posti presso le attività commerciali e sull'home page del sito del comune in cui si chiedeva l'autolettura dei contatori.

Risposta

In merito a quanto richiesto, si rammenta che “Il contratto di erogazione di acqua è un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” è illegittima”. Questo è il principio di diritto espresso dall’Ordinanza 12870/2017 dalla Corte di Cassazione. ll prezzo della fornitura deve essere commisurato all'effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino, pertanto, illogici. Difatti i canoni di depurazione e fognatura e il canone per la fornitura di acqua potabile hanno natura privatistica costituendo il corrispettivo del servizio idrico integrato. Ne discende che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema “consumo presunto”, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive.

5 marzo 2021                Gianluca Russo

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