Disposto art.5 comma 4 D.L. 5/2012

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
12 Marzo 2021

Si chiede cortesemente un chiarimento in merito al disposto dell'art.5 comma 4 del D.L. 5/2012 che annovera nei compiti dell'ufficiale di Anagrafe di segnalare all'autorità di pubblica sicurezza la discordanza tra quanto dichiarato dal cittadino e gli accertamenti esperiti. Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno affermato che la dichiarazione di residenza rientra nella previsione prevista all'art.483 c.p. e quindi andrebbe segnalata dal pubblico ufficiale alla competente Autorità Giudiziaria. Alla luce di quanto sopra chiedo cortesemente se l'Ufficiale d'Anagrafe debba attenersi al D.L 5/2012 (e quindi segnalare al Sindaco in qualità di autorità di pubblica sicurezza) oppure applicare l'art.331 del c.p.p..

Risposta

Per poterLe rispondere occorre definire   quale è l’autorità di pubblica sicurezza la quale può essere suddivisa in: nazionale, provinciale e locale. Nel caso di locale per esempio parliamo di funzionari della Polizia Locale e del Sindaco in qualità di autorità di P.S.

La norma è chiara, la segnalazione è obbligatoria specialmente se la dichiarazione di richiesta di iscrizione anagrafica è stata fondata su falsi presupposti e quindi esisteva la volontà di ottenere un beneficio non ottenibile se non dichiarando il falso. Non farla può essere indice di "correità".

Non è corretto parlare di denuncia, l'ufficiale d'anagrafe non deve "denunciare", ma solo segnalare (rispetto all'infrazione prevista dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), così come letteralmente previsto dal comma 4, art. 5 del D.L. 9-2-2012 n. 5.

La sola segnalazione (e non la denuncia) è dovuta anche in ragione del fatto che, una volta giunta al Tribunale, questi valuterà (in autonomia e per sua competenza - non certo dell'ufficiale d'anagrafe), eventuali capi d'imputazione anche diversi (gravi o meno gravi) rispetto alle previsioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

La segnalazione non deve essere inviata alla Procura in quanto organo giudiziario.

Purtroppo molti colleghi non si pongono neppure il problema, ma sicuramente occorre ponderare con attenzione le dichiarazioni poste in essere e non avvalorate da un riscontro positivo. A questo proposito ricordo sempre di applicare con attenzione le previsioni della legge 241/90 art. 7 (avvio del procedimento), art. 10bis (preavviso di rigetto), l’attenta lettura di eventuali contro deduzioni.

Le motivazioni del respingimento sono fondamentali in caso di ricorso e quindi devono essere attentamente stilate, così come le  fonti consultate verificate nella loro attendibilità etc. etc. La valutazione è a tutto tondo e non può essere inviata la comunicazione prima di non essere certi di essere nel giusto.

9 marzo 2021       Roberto Gimigliano

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