Come ribadito da recente parere della Sezione di controllo del Veneto della Corte dei conti (Del. n. 15/2021), ai fini assunzionali deve tenersi conto del valore soglia determinato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto approvato, fermo restando che, mediante programmazione, abbia ponderato attentamente la sostenibilità dell’onere conseguente alla provvista di personale in un’ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio (ex multis, in senso conforme : sez. controllo Lombardia delib.74/2020 e delib.93/2020; sez. reg. Emilia Romagna controllo delib. 32/2020).
In particolare, la predetta Sezione ha precisato che l’art. 33, comma del d.l. 34/2019, ha stabilito che le assunzioni di personale a tempo indeterminato siano subordinate all’adozione e alla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, al rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, nonché ad una spesa complessiva (per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
Invero, in base alla circolare della F.P., a decorrere dal 2021, i comuni che si collocano nella cd fascia intermedia che, sulla base dei dati 2020, si collocano, anche a seguito della maggiore spesa per le procedure assunzionali già avviate al 20 aprile 2020, fra le due soglie assumono - come parametro soglia a cui fare riferimento nell’anno successivo per valutare la propria capacità assunzionale - il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020; i comuni che hanno il rapporto più elevato, che si collocano sopra la soglia superiore, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020.
In ogni caso, va evitato che le politiche del personale perseguite dalle amministrazioni territoriali rimangano completamente scollegate dalla capacità dei relativi bilanci di sostenerle. Quindi, è importante che l’ente, mediante i propri strumenti di programmazione, abbia ponderato attentamente la sostenibilità dell’onere conseguente alla provvista di personale, in un’ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica.
8 marzo 2021 Eugenio De Carlo