Bozza del Regolamento disciplinare degli incentivi tecnici e tabelle: gli strumenti operativi a supporto degli Enti locali
Gli incentivi tecnici nel nuovo Codice dei contratti pubblici dopo le modifiche apportate dal Decreto Correttivo
Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiL'attuale regolamento tari, dispone testualmente: "per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o in mancanza quello di 2 unità...". Nulla viene disposto rispetto l'ipotesi delle abitazioni a disposizione di cittadini residenti. Il comune le assimila all'ipotesi sopra citata. A tal proposito un cittadino contesta che sulla seconda abitazione venga applicato il numero di due unità ben potendo l'ente individuare l'esatto numero di componenti effettivamente residenti. Sembrerebbe che il tenore del regolamento crei una sorta di vuoto "normativo" rispetto l'ipotesi prospettata. Si chiede un parere circa la corretta interpretazione del regolamento e la corretta modalità di gestione per le utenze riferite a seconde case di cittadini comunque residenti.
Sicuramente siamo in presenza di una lacuna normativa che deve essere rapidamente colmata per evitare fraintendimenti nella corretta applicazione. Nel frattempo, occorre trovare la giusta interpretazione della fattispecie da applicare in attesa delle modifiche regolamentari adeguate. Ritengo corretto, per questo periodo, applicare la stessa regola chiaramente espressa per i non residenti, anche ai residenti possessori di ulteriori abitazioni oltre a quella di residenza. La situazione prospettata è, infatti, la medesima per cui, in virtù del principio di interpretazione analogica, non mi discosterei da tale modalità di applicazione anche se il regolamento non lo chiarisce espressamente.
24 febbraio 2021 Luigi D’Aprano
Gli incentivi tecnici nel nuovo Codice dei contratti pubblici dopo le modifiche apportate dal Decreto Correttivo
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
AGID – Determinazione 24 aprile 2025, n. 65 (Comunicato in GU Serie Generale n.114 del 19-05-2025)
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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