Diniego rinnovo concessioni CUP e inserimento sanzioni nel regolamento
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiUn dipendente ha in corso una cessione volontaria (quinto dello stipendio) scadenza gennaio 2023 e un pignoramento esattoriale (SO.G.E.T) scadenza luglio 2022; con decorrenza agosto 2022 avrà inizio un pignoramento "notevole" (Ordinanza Esecutiva emessa dal Giudice) attualmente in coda. Il dipendente, nel c.m. chiede il rinnovo della cessione del quinto dello stipendio. A seguito della disamina relativa alla normativa vigente che prevede, in presenza di un pignoramento, il rinnovo della medesima (art. 68 c. 1 DPR/1950 N. 180) si "solleva" il seguente dubbio: 1) alla naturale scadenza della cessione in corso (01/2023) si potrebbe rimodulare l'importo della rata mensile del pignoramento; in caso contrario i 2/5 sono stati già calcolati (rinnovo cessione e pignoramento). Si precisa che nell'udienza preliminare tenutasi prima dell'emissione della procedura esecutiva questo Ente aveva rilasciato al Tribunale di competenza una certificazione stipendiale dello stesso in cui si evidenziava la scadenza della cessione nel mese di gennaio 2023. Qual è l'iter corretto (rinnovare la cessione del quinto, oppure tener conto della certificazione rilasciata)?
In base all’art. 68 del DPR 180/1950, in pendenza di un pignoramento, il rinnovo della cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non puo' essere fatto se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.
E’ infatti previsto che, quando preesistano sequestri o pignoramenti, la cessione possa essere rinnovata ma solo a patto che la somma della nuova ritenuta mensile e del pignoramento non superi i due quinti dello stipendio o pensione mensili al netto delle ritenute fiscali, fermo restando i limiti del quinto dello stipendio o pensione per ciascuna delle due trattenute.
Per semplificare, la somma di quota ritenuta per cessione e pignoramento non può superare il 40% dello stipendio o pensione mensili netti, mentre ciascuna delle due quote non può essere superiore al 20%, sempre di stipendio e pensione mensili netti.
Le trattenute possono, quindi, coesistere ma devono rientrare in questi limiti specifici stabiliti dalla stessa legge italiana, all’articolo 68 del DPR 5 gennaio 1950 n. 180.
27 febbraio 2021 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
presentata dall'Avv. Lorella Martini
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