Gestione entrate derivanti dalla concessione di loculi cimiteriali non impegnate
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiDue residenti del Comune avevano acquistato due loculi che anche dopo la loro morte risultano non utilizzati. I tre figli della coppia risultano anche loro deceduti, lasciando a loro volta degli eredi. Uno dei loculi è stato occupato nel 2011 dalla nuora di uno dei tre figli della coppia. Nel 2017 l'avvocato di uno dei figli degli eredi comunicava al Comune l'occupazione di uno dei due loculi da parte della salma della nuora di uno dei legittimi proprietari, specificando solo che questo era avvenuto "senza alcun espresso consenso" della madre legittima proprietaria. E' corretto affermare che stante l'occupazione di fatto di uno dei loculi da parte della suddetta salma, senza che ci sia stata una reale opposizione degli altri eredi questi hanno di fatto perso il loro diritto sui suddetti loculi? E' corretto affermare che il loculo libero è passato in eredità ai figli degli eredi degli acquirenti? Può il Comune con un silenzio/assenso legittimare tale posizione?
In assenza di specifica previsione regolamentare che disciplini l’ipotesi di chi possa essere sepolto in un loculo, fa fede il testo della concessione. Potrebbe essere indicato nominativamente chi può essere sepolto (ad esempio il concessionario) ed in questo caso solo l’identificato potrà/poteva essere sepolto nel loculo.
Al riguardo, occorre consultare, con attenzione, il regolamento comunale di polizia mortuaria; infatti, la mancata occupazione non implica affatto rinuncia al diritto, salvo diversa regolamentazione locale.
Inoltre, a fronte di un’inoccupazione, il Comune, avrebbe potuto (potrebbe) chiedere, a titolo esemplificativo:
Occorre poi ricordare che la concessione non si eredita. Può essere ereditata una tomba di famiglia come manufatto, ma il loculo viene costruito dal Comune, fermo restando che la proprietà immobiliare niente ha a che fare con il diritto di farsi seppellire nel loculo.
Infine, l’aspetto patrimoniale (cioè “a chi appartiene) può essere oggetto di testamento o altra disposizione, mentre il diritto di sepoltura, salvo disposizioni contrarie del fondatore del sepolcro, ha origine dal solo fatto di essere parente diretto (padre, figlio, nonno), collaterale (fratello o cugino, cioè discendenti da un avo comune) o affine (suocero, cognato, nuora, cioè senza avi in comune) del fondatore fino al sesto grado di parentela (come stabilito dal Codice Civile) o fino al diverso grado stabilito dal regolamento di polizia mortuaria del Comune. Quindi, hanno diritto a farsi seppellire nella tomba tutti gli interessati, indipendentemente dal fatto che siano o meno eredi a livello patrimoniale della tomba, e i loro discendenti.
Il Comune, quindi, con un suo comportamento o provvedimento non può intervenire a legittimare posizioni privatistiche; al riguardo, potrebbe invece orientarsi a prospettare un’ipotesi di retrocessione.
1 marzo 2021 Elena Conte
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
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