Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
IFEL – Documento 26 febbraio 2021
Servizi ComunaliL’accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali ai sensi del comma 862 della legge n. 145/2018
IFEL
L’accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali ai sensi del comma 862 della legge n. 145/2018
26 Feb, 2021
Come è noto, i commi 858-872 della legge n. 145/2018 hanno introdotto misure per garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali e la riduzione del debito pregresso e per assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali.
Se inadempienti, dal 2021 e con riferimento alla situazione rilevata per l’esercizio 2020, le amministrazioni, diverse dallo Stato, che adottano la contabilità finanziaria – tra le quali sono compresi i comuni e gli altri enti locali – sono tenute ad accantonare nella parte corrente del proprio bilancio una quota delle risorse, variabile a seconda dell’entità della violazione, stanziate per l'acquisto di beni e servizi.
In particolare il comma 862 fissa alla data del 28 febbraio 2021 il termine entro cui iscrivere l’accantonamento sul proprio bilancio di previsione 2021/2023.
La presente nota interpretativa ha l’obiettivo di rispondere ai numerosi quesiti dei comuni che, non avendo ancora approvato il bilancio di previsione, si interrogano sull’obbligo di dover procedere con l’accantonamento un mese prima del termine fissato dalla norma per l’approvazione del bilancio (decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021).
A tal fine va rilevato che, ai sensi del citato comma 862, gli enti che presentano le condizioni di inadempienza di cui ai commi 859, 867 e 868, “con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione” dovranno stanziare entro il 28 febbraio del 2021 “un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali nella parte corrente del proprio bilancio” e che l’esistenza di un bilancio 2021/2023 approvato è di per sé un presupposto per il corretto adempimento, altrimenti di difficile attuazione.
Si deve dedurre che nei casi di inadempienza:
Viceversa, se non ricorrono le condizioni per l’accantonamento:
Cogliamo, infine, l’occasione per ricordare che nella fase di conversione del d.l. n. 183/2021 “proroga termini” è stato approvato un emendamento al comma 861 della legge n. 145/2018 al fine di consentire, per l’anno 2021, il calcolo degli indicatori di riduzione del debito pregresso e di ritardo medio a partire dai dati delle contabilità locali. Per le modalità di calcolo degli indicatori si rimanda alla Nota IFEL del 22 novembre 2019.
Per approfondimenti visitare la pagina IFEL PCC e SIOPE+. Istruzioni per l’uso o scrivere a pcc@fondazioneifel.it .
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
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Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 21 marzo 2025
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