Formazione da remoto a dipendente in malattia
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta al quesito di Daniele Conforti - Consulente del Lavoro
QuesitiUna educatrice del nido avrebbe dovuto prendere servizio dal primo giorno del mese ma ha inviato certificato medico relativo alla quarantena obbligatoria per contatto stretto con positivo al COVID-19 pertanto non ha preso servizio nel giorno indicato nel contratto e neanche al termine della quarantena in quanto ha inviato un nuovo certificato di medico relativo ad un altro evento morboso. Nel periodo che va dal 1 giorno del mese a quando ha poi effettivamente preso servizio gli va corrisposto lo stipendio? Le indennità previste per le educatrici gli vanno corrisposte? Dobbiamo corrispondere per intero lo stipendio nei giorni di quarantena e nei giorni di malattia effettuare la trattenuta per i primi 10 gg?
Il decreto legge Cura Italia (art. 87 comma 1 primo periodo del decreto legge 18/20) prevede che Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non e' computabile ai fini del periodo di comporto.
Contestualmente il medesimo decreto, al comma 3-bis, stabilisce che per i periodi di assenza per malattia per ricovero ospedaliero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale, non si applica la decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di assenza. A tal fine viene modificato l’art. 71 comma 1 della Legge 133/08.
Pertanto per il periodo di quarantena sanitaria la lavoratrice dipendente ha diritto all’intera retribuzione senza alcuna decurtazione, al contrario per il secondo periodo di assenza dovuto a malattia occorre effettuare la trattenuta per i primi 10 giorni di malattia (cd. trattenuta Brunetta).
24 febbraio 2021 Daniele Conforti
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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