Formazione da remoto a dipendente in malattia
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se può essere istituito il comando per un dipendente, per un solo giorno a settimana in favore dell'Unione dei Comuni (tramite stipula di una apposita convenzione).
Ormai l’istituto del comando parziale risulta superato dall’istituto dello “scavalco condiviso”. Secondo il giudice contabile il ricorso all’istituto in parola non pone in essere alcuna nuova assunzione, in ragione della natura temporanea del rapporto lavorativo instaurato (v. del. n. 23/SEZAUT/2016/QMIG). Lo “scavalco” consiste, infatti, nella possibilità per Regioni ed enti locali di utilizzare personale di altri enti del comparto, previa stipula di una specifica convenzione che disciplini gli aspetti indicati dall’art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, per periodi predeterminati (fra gli altri, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore) e previo l’assenso del dipendente.
La distinzione tra “scavalco d’eccedenza” e “scavalco condiviso” consiste nel fatto che il primo ha la peculiarità di consentire – al di fuori dell’orario di lavoro, a tempo pieno, dell’ente di appartenenza – lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali. Mentre, a differenza della descritta ipotesi di scavalco, in quello “condiviso” se, da un lato, permane la titolarità dell’originario rapporto lavorativo con l’ente di appartenenza, dall’altro non può essere rilevata – dal punto di vista dell’ente utilizzatore – la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.
Difatti, nello “scavalco condiviso”, «il lavoratore mantiene il rapporto d’impiego con l’amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell’ambito dell’unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale» (così la pronuncia in commento). Anche nei casi di convenzioni che prevedano una ripartizione del carico finanziario della spesa complessiva, già prevista per il dipendente, attribuendone una quota parte in capo all’ente beneficiario, la fattispecie in esame non può «mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego», in ragione dell’assenza di un vincolo contrattuale esistente fra il dipendente e l’ente che si avvale dell’istituto dello “scavalco condiviso”.
Nel caso del comando in sensi proprio, totale o parziale, invece, autorizzato ai sensi del TU n. 3/1957, la posizione di comando non comporta trasformazione del rapporto di impiego, l'impiegato viene destinato a prestare servizio, presso un'amministrazione diversa, il “rapporto organico” continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza anche per quanto riguarda gli aspetti retributivi. Si modifica invece il “rapporto di servizio”, poiché il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo/funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare nell’amministrazione di destinazione, a favore della quale lavora.
Nell’utilizzo congiunto coesistono invece due distinti "rapporti di servizio" per i periodi di tempo in cui presta servizio nelle due diverse Amministrazioni.
24 febbraio 2021 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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