Cittadino extra comunitario iscritto con provenienza da altro comune con permesso di soggiorno scaduto

Risposta al quesito della Dott. ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
26 Febbraio 2021

Cittadino extra comunitario iscritto con provenienza da altro comune, quindi trattasi di variazione anagrafica ma con permesso di soggiorno scaduto; (entrambi comuni ANPR)

1^ caso   non ha fatto domanda di rinnovo

Trattandosi di variazione anagrafica il cittadino può essere sempre iscritto e poi eventualmente invitato al rinnovo pena la cancellazione d'ufficio?

2^ caso con ricevuta del permesso di soggiorno;

la ricevuta deve essere datata nei 60 giorni prima la scadenza (art. 5 comma 4 dl.gvo 286/1998) oppure anche dopo la scadenza purchè entro 60 giorni (comma 3 art 7 del DPR 223/1989) "3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di  rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione  di  dimora  abituale  nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo  del  permesso  di soggiorno,  corredata  dal  permesso  medesimo  e,  comunque,  non decadono dall'iscrizione  nella  fase  di  rinnovo  del  permesso  di soggiorno.

I termini sono perentori o ordinatori?

3^ caso

C’è un disallineamento tra la circolare ministeriale (residenza in Tempo reale) e modulo allegato A  che al punto 2 parla semplicemente di Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo" senza porre termini di rinnovo?

Risposta

Con riferimento ai quesiti posti si specifica che:

1° caso: trattandosi di mutazione anagrafica, la mancata presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno non pregiudica la mutazione stessa; ovviamente, al maturarsi dei termini per la cancellazione per mancato rinnovo del titolo di soggiorno e cioè trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno si dovrà invitare il cittadino a provvedere ad esibire il titolo di soggiorno rinnovato entro i successivi 30 giorni, come previsto dall'art. 11 comma 1 lett. C, ultima parte del d.P.R. n. 223/1989. Se il comune di provenienza non ha le condizioni per procedere alla cancellazione, non essendo trascorsi i sei mesi dalla scadenza del documento di soggiorno, è ragionevole sostenere che il comune di nuova residenza non possa ritenere irricevibile l'istanza di mutazione anagrafica e debba procedere alla mutazione dichiarata.

2° caso: il caso 2 è disciplinato dalla Direttiva del Ministero Interno 5.8.2006 e dalla circolare del ministero dell'interno n. 46/2006 (una delle prime circolari Amato):

"Si può  procedere all’ iscrizione anagrafica nei confronti dei cittadini extracomunitari:

- mai inseriti nei registri della popolazione residente

- o cancellati per irreperibilità e ricomparsi successivamente

a condizione che:

  • la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del P.d.S. o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso,
  • sia stata rilasciata dall’ ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.
    In pratica, se da un lato il termine per il rinnovo è stato “unificato” a sessanta giorni prima della scadenza (in luogo dei novanta, sessanta o trenta giorni prima della scadenza previsti dalla vecchia formulazione dell’art. 5 comma 4 del T.U. n. 286/1998) può comunque considerarsi regolare il cittadino che ha chiesto il rinnovo oltre i 60 giorni prima della scadenza e comunque non oltre sessanta giorni dopo la scadenza. Questo perché l’art. 13 comma 2 lett. b) del T.U. n. 286/1998 pone una causa di inespellibilità per lo straniero che ha chiesto il rinnovo non oltre sessanta giorni dalla scadenza del titolo di soggiorno:  “L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero  si è trattenuto nel territorio dello Stato …. quando il permesso di soggiorno …. è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo”. In pratica è ammesso un ritardo nella richiesta di rinnovo, fissato in non oltre 60 giorni dopo la scadenza del documento di soggiorno. I termini devono essere considerati perentori.
    3° caso: non c'è disallineamento; si tratta del caso descritto al precedente punto 2.
    Ovviamente, nei conteggi si dovrà tener presente che la data di scadenza riportata nel titolo di soggiorno deve considerarsi prorogata fino alla data del 30 aprile 2021 (salve eventuali proroghe).

19 febbraio 2021                 Liliana Palmieri

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