Nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Interpello 1 febbraio 2023, n. 1
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIn riferimento al D.lgs. 81/2008 e alla figura del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro), si chiede la differenza per il datore di lavoro tra delegare l'incarico di RSPP ad un interno od ad un esterno. Inoltre se la posizione fosse messa a concorso, con quale inquadramento va collocato un RSPP, in un’azienda che applica il contratto enti locali?
La delega ad RSPP può essere attribuita ad un dipendente opportunamente formato?
Secondo la Cassazione penale il RSPP svolge un ruolo di consulente ed è privo di poteri riguardo le modalità lavorative (v. Cassazione Penale, Sez. 4, sentenza 09 dicembre 2019, n. 49761).
La figura del RSPP si caratterizza per lo svolgimento di un ruolo non gestionale ma di consulenza, cui si ricollega un obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli; disincentivando altresì le eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la salute e sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che può essere chiamato a rispondere degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.
Secondo i Supremi Giudici è dunque pacifico che il RSPP svolge un ruolo di consulente, ed è privo di poteri decisionali, operativi, e di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità di lavoro.
“In altri termini, il RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate”.
Infatti, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione costituisce per il datore di lavoro “il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. E i suoi compiti specifici consistono, almeno con riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008 (art.33), nella “individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione”.
Sempre la giurisprudenza (v. Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 marzo 2019, n.7172) ha precisato che “i soggetti cui è affidato il compito di valutare i rischi connessi all’attività lavorativa devono necessariamente possedere capacità, esperienze e conoscenze che esulano dalle ordinarie competenze affidate ad un lavoratore che espleta attività tecniche, ancorché connesse ad un elevato livello di esperienza e professionalità.”
Ciò premesso, o l’ASP ha personale interno dotato dei requisiti previsti dall’art. 32 del TUS (81/2008), inquadrato almeno in categoria C, a cui conferire l’incarico di RSPP oppure deve individuare all’esterno apposito professionista avente i citati requisiti, dando atto, appunto, della carenza di personale interno. Ove messa a concorso per assunzione, la figura di che trattasi potrebbe essere inquadrata nella categoria C atteso che il citato articolo 32 dispone che: “ Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28 comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. 3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.”
22 febbraio 2021 Eugenio De Carlo
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