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Agenzia delle entrate – Comunicato stampa 3 novembre 2021
Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiAbbiamo ricevuto la fattura elettronica con importo errato in funzione dell'impegno, nel rifiutarla quale casistica tra quelle attualmente vigenti dobbiamo scegliere?
Il decreto 24 agosto 2020, n. 132, ha regolamentato le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche riducendo le casistiche specifiche a 5 (cinque) casi contemplati dal comma 1 dell’art. 1, ossia:
Il comma 2 del citato art. 1, inoltre, aggiunge che: “Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Nel caso in esame, si ritiene che l’importo erroneamente indicato in fattura possa essere “corretto” mediante emissione della nota di variazione da parte del fornitore e pertanto [l’Ente] non possa provvedere al rifiuto della stessa, bensì debba attendere l’emissione di una N.C. da parte del fornitore a norma dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
19 febbraio 2021 Mario Petrulli
Agenzia delle entrate – Comunicato stampa 3 novembre 2021
Agenzia delle entrate – Provvedimento 3 novembre 2021, Prot. n. 298662/2021
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 29 settembre 29 settembre 2021, Prot. n. 2021/0248717
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 5 agosto 2021, Prot. n. 2021/211273
FISCO OGGI – 24 settembre 2021
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