In base al comma 23 della L. 388/2000 e ss.mm.ii., gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi in cui si avvalgano del conferimento di funzioni gestionali al segretario comunale, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (ora d.lgs. n. 165/2001), e all’articolo 107 TUOEL, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.
La scelta di avvalersi della suddetta previsione è discrezionale, stante il principio generale di separazione tra attività d’indirizzo e di controllo e attività di gestione (la prima degli organi politici, la secondo degli uffici), a maggior ragione rispetto alle cogenti e sempre più pressanti esigenze anticorruzione di cui alla L. 190/2012 e ss.mm.ii., successiva all’introduzione dell’anzidetta facoltà, nonché alle specifiche esigenze tecniche correlate ai compiti finanziari, come rilevato anche dalla Corte dei conti in alcuni pareri (“Non appare conforme all'ordinamento vigente che il sindaco assuma su di sé, in aggiunta alle responsabilità connaturate alla carica elettiva, anche quelle di responsabile del servizio finanziario dell'ente: v., in tal senso, sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia, deliberazione 219/2015).
L’ANAC, inoltre, con specifico riferimento al conferimento dell’incarico di RUP, ha osservato che il presupposto della “necessità” impone che la deroga sia applicata soltanto in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione e qualora detta carenza non possa essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l’amministrazione. Pertanto, in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP, la stazione appaltante deve verificare, in via prioritaria, la possibilità di attribuire l’incarico ad un qualsiasi dirigente o dipendente amministrativo in possesso dei requisiti o, in mancanza, ad una struttura di supporto interna formata da dipendenti che, anche per sommatoria, raggiungano i requisiti minimi richiesti dalle Linee guida n. 3/2016 o, ancora, di svolgere la funzione in forma associata con altri Comuni, senza incorrere in maggiori oneri. In sostanza, si ipotizza che soltanto quando l’unica alternativa percorribile nel caso concreto per superare la carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP sia rappresentata dalla costituzione di una struttura di supporto esterna formata da membri scelti con procedure di evidenza pubblica, potrà ritenersi configurato il presupposto della necessità richiesto dall’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 per l’applicazione della deroga ivi prevista».
Pertanto, ove l’ente abbia gli spazi finanziari e le possibilità di spesa (e finché le avrà) potrà ripristinare l’ordinario assetto delle regole di organizzazione e di funzionamento basate sul principio anzidetto. Ciò, ovviamente, sulla base di una motivata scelta discrezionale di cui gli organi politici daranno conto negli atti di programmazione dell’Ente, dando conto di tale scelta tra le varie rese possibili dall’ordinamento rispetto alle esigenze dei piccoli comuni.
22 febbraio 2021 Eugenio De Carlo