Svolgimento attività d'ufficio da parte di volontari

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
27 Febbraio 2021

E' possibile prevedere nel regolamento dei volontari che questi svolgano attività d'ufficio? Tipo addetto al servizio gestione presenze e controllo cartellini, buoni pasto, giustificativi di assenza, oppure non si può perché sarebbe considerata una elusione di assunzione di personale?

Risposta

Le attività d’ufficio devono essere svolte ordinariamente da personale dipendente, soggetto alla normativa sulla segretezza d’ufficio e sulla riservatezza dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..  Peraltro, solo il personale dipendente è subordinato alle direttive ed alle responsabilità disciplinari dei dipendenti pubblici.

Inoltre, come rilevato anche dalla Corte dei conti (ad es., parere n. 192/2015 della C.d.C. Lombardia sez. controllo), bisogna evitare l’instaurazione surrettizia di forme di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione non disciplinate dalla legge, anche a titolo precario, interinale e occasionale, il cui accesso è presidiato dalla previsione generale del concorso pubblico, come stabilito dall’art. 97 della Costituzione. Pertanto, è consentito all’ente locale di avvalersi di lavoro prestato gratuitamente in regime di volontariato solo previa stipula di una Convenzione fra ente pubblico e organizzazione di volontariato – iscritta da almeno 6 mesi nei Registri di cui all’art. 6 della Legge 266/1991 – e facendosi carico delle coperture assicurative a favore dei volontari.

In ogni caso, anche dette forme non possono sostituire in modo sistematico il lavoro d’ufficio che deve essere ordinariamente svolto dal dipendenti pubblici nelle varie forme e modalità (anche coutilizzo, scavalco ecc.) consentite dall’ordinamento.

Infatti, lo svolgimento delle attività di volontariato sono tali se prestate in modo «personale, spontaneo e gratuito». In altri termini, il volontario deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua prestazione lavorativa, in quanto caratterizzata dall’elemento della spontaneità e dallo spirito di solidarietà, risponde esclusivamente a un vincolo morale (caritativo o filantropico, ideale o religioso). Per questa propria natura l’attività di volontariato è intrinsecamente incompatibile con l’instaurazione di un rapporto di lavoro, stabile o precario, autonomo o subordinato, tanto che la legge vieta espressamente l’erogazione di compensi a carattere retributivo o in forma di rimborsi spese anche di tipo forfetario.

22 febbraio 2021           Eugenio De Carlo   

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