Possibilità di svolgere altra attività lavorativa al di fuori dall'orario di lavoro

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
27 Febbraio 2021

Chiedo cortesemente se una mia collega (vigile a tempo indeterminato) possa svolgere un lavoro fuori dall'orario di lavoro, tramite contratto CONI/contratto sportivo (circa 10 ore settimanali). Se sì, basta una semplice dichiarazione da parte del Comune?

Si precisa che tale lavoro (istruttrice di nuoto) verrebbe svolto in una struttura controllata dall’Ente.

Risposta

In linea generale, il rapporto di lavoro subordinato che intercorre tra un dipendente pubblico e la pubblica Amministrazione è esclusivo.

Posto tale principio, sono incompatibili con il rapporto di lavoro dipendente pubblico:

  • le attività inconciliabili con l’osservanza dei doveri d’ufficio ovvero che ne pregiudichino l’imparzialità e il buon andamento;
  • le attività che concretizzino occasioni di conflitto di interessi con l’ente pubblico;
  • gli incarichi che, per l’impegno richiesto o le modalità di svolgimento, non consentano un tempestivo, puntuale e regolare svolgimento dei compiti d’ufficio;
  • le attività che arrechino danno o diminuzione all’azione e al prestigio dell’Ente pubblico.
    Entrando più nello specifico, sono da ritenersi incompatibili l’assunzione alle dipendenze di privati o di altre pubbliche amministrazioni, consulenze o collaborazioni che consistano in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero professionali, l’esercizio di attività prive delle caratteristiche della saltuarietà e occasionalità ovvero incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi dell’ente pubblico di appartenenza o da soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione del medesimo svolga attività di controllo, di vigilanza e ogni altro tipo di attività ove esista un interesse da parte dei soggetti conferenti così come le attività professionali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o registri, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time, di esercizio della libera professione per la dirigenza sanitaria e per il comparto o da specifiche normative di settore.
    Al di fuori delle situazioni di incompatibilità (a titolo esemplificativo e non esaustivo sopra indicate), gli incarichi extraistituzionali sono sottoposti al regime dell’autorizzazione, fatte salve le ipotesi di cui al d.lgs. n. 165/2001, art. 53, comma 6 (incarichi che non necessitano di autorizzazione ma solo di comunicazione come, ad esempio, gli incarichi per i quali non è prevista alcuna forma di compenso, collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, l’attività sportive ed artistiche non esercitate in forma professionale e imprenditoriale, gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, gli incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica Amministrazione, l’attività svolta presso associazioni di volontariato o altri enti e istituzioni senza scopo di lucro, purché rese a titolo gratuito).
    Tra l’altro, anche per i menzionati incarichi soggetti a mera comunicazione l’Amministrazione interna potrebbe prevedere un più stringente obbligo regolamentare di autorizzazione.
    Ciò detto, gli incarichi extraistituzionali che possono essere autorizzati dall’ente pubblico devono essere svolti, al di fuori dell’orario di servizio e avere il carattere di temporaneità, saltuarietà e occasionalità; possono essere svolti sia a favore di soggetti terzi, sia pubblici che privati, sempre che non sussistano cause di incompatibilità di diritto e/o di fatto.
    Per quanto sopra riferito, l’incarico di che trattasi, in astratto non incompatibile con l’impiego pubblico, è soggetto al regime autorizzatorio e, in particolare, alla dichiarazione da parte dell’interessato e alla verifica, da parte del competente ufficio comunale, sull’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale.
    Ovviamente, l’autorizzazione verrà negata qualora l'impiego de quo si configuri come un contratto di lavoro subordinato e non come una collaborazione di tipo occasionale.
    In conclusione, la richiesta, per essere autorizzabile, non dovrà configurare un’attività in conflitto di interessi potenziale e dovrà riguardare una collaborazione occasionale. 
    18 febbraio 2021           Elena Conte
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