Vigilanza ai seggi su comando della Questura e straordinario elettorale
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiL’indennità di vigilanza di cui all'art. 37 CCNL 6/7/1995 spetta al dipendente area di vigilanza anche se non in possesso dell'arma oppure è legata a tale possesso?
L’indennità di vigilanza di 95 euro circa, che viene corrisposta agli operatori di vigilanza, nulla o poco è finalisticamente collegata con l’arma che gli stessi possano portare al seguito; si tratta, infatti, di un’indennità che viene riconosciuta e attribuita, per effetto di una normativa primaria e statale, agli operatori di polizia locale in ragione delle funzioni che essi ricoprono di fatto e in concreto (di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale, così come previsto dall’art. 5 della Legge quadro n° 65/1986): si ribadisce, in ragione delle tre citate funzioni, ove effettivamente tutte svolte (come risulta dagli ordini di servizio e dalla programmazione dei servizi/attività o da altri provvedimenti scritti).
Ne deriva, pertanto, come la stessa non possa essere disconosciuta dall’Amministrazione in presenza e ricorrenza dei menzionati presupposti e requisiti, tra cui non figura l’essere abilitati al porto d’armi o il portare al seguito un’arma di ordinanza.
Infatti, per quanto attiene all’arma affidata in dotazione ad un operatore, si tratta di una circostanza che può ricorrere a seguito dell’adozione di un decreto del competente Prefetto, quando all’agente venga riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti previsti dalla già menzionata Legge n° 65/1986 e dopo aver effettuato tutti gli adempimenti di tiro.
A tal proposito, l’Amministrazione può autonomamente decidere, in forza di un regolamento comunale di settore, di disarmare tutti gli agenti o solo parte di essi o, a monte, di non armarli affatto ma non può, in alcun modo, non corrispondere l’indennità di vigilanza, ove ricorrano i richiamati presupposti e requisiti, in quanto trattasi di una somma legata all’esercizio di funzioni (ove vengano concretamente svolte) e non collegata al possesso o porto di un’arma di servizio. L’armamento, infatti, viene disciplinato con un apposito regolamento di settore, prevedendo se il porto dell’arma avvenga in via continuativa o meno, come debba essere svolto il servizio armato e quello di armeria, le esercitazioni di tiro e così via; sicuramente il contenuto di questo regolamento non può incidere sull’indennità di vigilanza, istituto previsto dalla citata normativa statale primaria.
19 febbraio 2021 Elena Conte
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
AGID – Determinazione 24 aprile 2025, n. 65 (Comunicato in GU Serie Generale n.114 del 19-05-2025)
Testo del d.l. n. 19, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60/2025
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