Formazione da remoto a dipendente in malattia
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede di sapere se risulta possibile assumere un part-time 18 ore, che presta già un altro servizio presso un ente privato con sua partita iva e pertanto verrebbe ad avere due datori di lavoro.
Ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 il dipendente per svolgere qualsiasi prestazione lavorativa diversa da quella svolta o da svolgere presso l’Ente deve essere autorizzato da quest’ultimo, valutata la compatibilità con quella lavorativa pubblica e le energie fisiche e mentali che questa richiede nonché l’assenza di eventuali situazioni di conflitto d’interesse nello svolgimento di entrambe le attività. Infatti, il comma 7 del citato articolo dispone che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
In genere, lo svolgimento di attività con partita iva, se indice di attività professionale continuativa appare di per sé incompatibile, proprio per la natura sistematica e non occasionale della stessa, salvo che non ricorrano fattispecie consentite dalla legge in presenza di part-time pubblico non superiore a 18 ore (come nel caso della libera professione tecnica di geometra, ingegnere, architetto o quella di ragioniere, commercialista, con iscrizione ai rispettivi albi).
Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 3/1957, l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, nè alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti di nomina pubblica.
19 febbraio 2021 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 77 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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