Affidamento incarico a legale e obbligatorietà DURC
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiE' possibile un incarico ex art 110 comma 1 per un dipendente categoria C?
L’art. 110, comma 1, TUEL prevede che gli incarichi a contratto di cui al primo comma siano conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.
Secondo la più recente giurisprudenza (v. TAR Calabria, R.C., sentenza n. 456/17.7.2019), ha osservato che “… la procedura finalizzata alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL, non può derogare dal rispetto delle prescrizioni dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, il quale fornisce due fondamentali e correlate indicazioni:
- l’incarico può essere conferito a soggetti esterni a condizione che la correlata professionalità sia “non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione”; occorre, quindi, preliminarmente dimostrare, l’assenza totale nei ruoli dell’amministrazione di persone aventi la professionalità necessaria;
- gli “incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione”, la quale è funzionale alla verifica della particolare e comprovata qualificazione professionale, richiesta ai funzionari da sottoporre a selezione, e della insussistenza di professionalità equivalenti all’interno dell’ente, anche ai fini del controllo della Corte dei Conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi (Cass. civ. Sez. lavoro, 22-02-2017, n. 4621).
Pertanto, secondo la citata giurisprudenza, è principio basilare del nostro ordinamento, da tempo unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, quello in virtù del quale ogni ente pubblico, dallo Stato all’ente locale, deve provvedere ai propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale. La possibilità di ricorrere a personale esterno è ammessa nei limiti ed alle condizioni in cui la legge la preveda, stante che tutte le forme di esternalizzazione dell'attività pubblica quali le consulenze, le collaborazioni esterne, i contratti a tempo determinato, hanno la comune e generale funzione di acquisire professionalità qualitativamente e quantitativamente assenti nella pubblica amministrazione, oppure quella di sopperire ad esigenze eccezionali ed impreviste, di natura transitoria.
Nel senso di valorizzare le professionalità interne nell’ambito della quale esperire un previo interpello è anche il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4600/2020 (relativa all’affidamento a personale dirigenziale mediante interpello anche rivolto a funzionari).
Peraltro, il comma 5, dispone che per il periodo di durata degli incarichi di cui sopra, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Dunque, alla luce del citato indirizzo, previo interpello interno, ove il dipendente di categoria C abbia i requisiti di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico, l’Ente potrà conferire l’incarico de quo, ponendolo in aspettativa ai sensi del comma 5 citato, altrimenti ricorrerà all’esterno sempre previo avviso pubblico e mediante una procedura selettiva non concorsuale essenzialmente fiduciaria secondo la giurisprudenza prevalente.
19 febbraio 2021 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34443
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
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