Utilizzo quote accantonate dell’avanzo presunto per finanziamento di debiti fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiPer quanto riguarda la costituzione del Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali la normativa è chiara circa il fatto che i dati dello stock da prendere in considerazione siano quelli presenti sulla piattaforma, tuttavia che per lo stock del 2020 (a differenza di quello del 2019) gli enti hanno avuto pochissimo tempo (circa un mese) per riallineare i dati e molti non sono riusciti. Per questo l'IFEL ha fortemente raccomandato di effettuare la comunicazione dello stock 2020 e in caso di mancato riallineamento sostiene sia possibile prendere in considerazione lo stock 2020 comunicato che quindi sarebbe pur sempre un dato preso dalla piattaforma. Si chiede se sia condivisibile tale interpretazione dell'IFEL? In caso contrario a cosa servirebbe lo stock comunicato?
Per verificare la sussistenza dell'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali vanno utilizzati i dati dello stock di debito scaduto e dell'indicatore medio di ritardo dei pagamenti così come risultano elaborati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (articolo 1, comma 861, della legge n. 145/2018), dati che sono stati resi noti nella PCC già dai primi giorni dello scorso mese di gennaio: la possibilità di utilizzare i dati presenti nelle registrazioni contabili dei singoli enti, che l'articolo 50, comma 1, lettera b), del d.l. n. 124/2019 aveva previsto per il solo esercizio 2019, è stata espressamente soppressa ad opera dell'articolo 1, comma 854, lettera b), della legge di bilancio 2020.
Per quanto concerne l'IFEL, detto istituto con nota dell'8 gennaio u.s. ha invitato i comuni a trasmettere alla PCC l’informazione dell’ammontare del debito al 31/12/2020, ma ciò al fine di migliorare l'attività di monitoraggio della stessa PCC: ciò significa, a parere dello scrivente, che in tal modo si evidenzia l'eventuale differenza tra il dato elaborato dalla piattaforma e quello risultante al singolo ente, con conseguente onere per lo stesso di provvedere al riallineamento di dati.
Non risulta invece al sottoscritto che l'IFEL sostenga che si debba prendere in considerazione l'importo dello stock 2020 eventualmente comunicato ora dall'ente, stante anche la chiara prescrizione contenuta nel comma 861 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 più sopra ricordato.
18 febbraio 2021 Ennio Braccioni
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