Cauzione/garanzia di cui al comma 9 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 anche con pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiLa norma dal 2021 ha introdotto un obbligo di accantonamento al “fondo di garanzia debiti commerciali” nel caso in cui risultino debiti commerciali superiori al 5% del totale delle fatture ricevute nell’esercizio. Il Comune incorre in obblighi di accantonamento anche qualora non siano rispettati i tempi medi di pagamento (c. 862 L. 145/2018)
Dalla PCC io ho la seguente situazione.
Non ho debito commerciale non pagato e quindi ritengo di non incorrere nell’obbligo di costituire il fondo per la presenza di debito commerciale > al 5% delle fatture ricevute nell’anno 2020
In merito ai tempi di pagamento: bisogna prendere in considerazione il Tempo medio ponderato di pagamento (che mi risulta essere di 24 giorni) oppure il Tempo medio ponderato di ritardo (che risulta essere -25)?
Premesso che ai fini della verifica dell'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali rileva non il tempo medio ponderato di pagamento ma il tempo medio ponderato di ritardo, codesto Ente - poiché alla data del 31 dicembre 2020 non ha debito scaduto non pagato e presenta un valore negativo del tempo medio ponderato di ritardo pari a -25 (paga cioè con 25 giorni di anticipo rispetto al temine ordinariamente stabilito in 30 giorni) - risulta rispettoso degli obblighi previsti dal comma 859 della legge n. 145/2018, e conseguentemente non ha per il 2021 l'obbligo di disporre l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.
Considerato che la giunta deve adottare entro il termine del 28 febbraio la deliberazione per la determinazione dell'importo del Fondo da accantonare, si ritiene che anche nel caso in cui, come per codesto Ente, non sussiste l'obbligo di accantonamento la giunta debba adottare una deliberazione di tipo ricognitivo della propria situazione, in riferimento alla riduzione dello stock di debito e ai tempi di ritardo dei pagamenti, con la quale si attesti la situazione di avvenuto rispetto degli obblighi imposti dalla ricordata legge n. 145/2018 e conseguentemente della non sussistenza dell'obbligo di accantonamento.
16 febbraio 2021 Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Italia domani piano nazionale ripresa e resilienza – 8 maggio 2025
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