Obbligo di accantonamento al “fondo di garanzia debiti commerciali”

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
22 Febbraio 2021

La norma dal 2021 ha introdotto un obbligo di accantonamento al “fondo di garanzia debiti commerciali” nel caso in cui risultino debiti commerciali superiori al 5% del totale delle fatture ricevute nell’esercizio. Il Comune incorre in obblighi di accantonamento anche qualora non siano rispettati i tempi medi di pagamento (c. 862 L. 145/2018)

Dalla PCC io ho la seguente situazione.

Non ho debito commerciale non pagato e quindi ritengo di non incorrere nell’obbligo di costituire il fondo per la presenza di debito commerciale > al 5% delle fatture ricevute nell’anno 2020

 

In merito ai tempi di pagamento: bisogna prendere in considerazione il Tempo medio ponderato di pagamento (che mi risulta essere di 24 giorni) oppure il Tempo medio ponderato di ritardo (che risulta essere -25)?

  1. Quindi in dipendenza del risultato dei tempi medi di pagamento, questo Ente è oppure non è soggetto a costituire il fondo di garanzia?
  2. Nel caso in cui non si sia soggetto, è comunque il caso di adottare una delibera di Giunta per dare atto di non essere soggetti?
Risposta

Premesso che ai fini della verifica dell'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali rileva non il tempo medio ponderato di pagamento ma il tempo medio ponderato di ritardo, codesto Ente - poiché alla data del 31 dicembre 2020 non ha debito scaduto non pagato e presenta un valore negativo del tempo medio ponderato di ritardo pari a -25 (paga cioè con 25 giorni di anticipo rispetto al temine ordinariamente stabilito in 30 giorni) - risulta rispettoso degli obblighi previsti dal comma 859 della legge n. 145/2018, e conseguentemente non ha per il 2021 l'obbligo di disporre l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Considerato che la giunta deve adottare entro il termine del 28 febbraio la deliberazione per la determinazione dell'importo del Fondo da accantonare, si ritiene che anche nel caso in cui, come per codesto Ente, non sussiste l'obbligo di accantonamento la giunta debba adottare una deliberazione di tipo ricognitivo della propria situazione, in riferimento alla riduzione dello stock di debito e ai tempi di ritardo dei pagamenti, con la quale si attesti la situazione di avvenuto rispetto degli obblighi imposti dalla ricordata legge n. 145/2018 e conseguentemente della non sussistenza dell'obbligo di accantonamento.

16 febbraio 2021                 Ennio Braccioni

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