Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiA quale normativa bisogna riferirsi per poter assumere personale a tempo determinato nell'ambito della spesa di personale consentita? Il piano di programmazione del personale proposto è ancora quello per il triennio 2020-2022.
Le assunzioni, a qualunque tipo, devono essere previste, comprese quelle a tempo determinato, ai sensi dell’art. 6, comma 2. Del d.lgs. n. 165/2001, devono essere previste in sede di adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con il DUP e delle previsioni di bilancio approvate dal Consiglio comunale.
Alle assunzioni a tempo determinato non si applica il DM 17 marzo 2020 che, invece, riguarda le assunzioni a tempo indeterminato in base alle capacità assunzionali, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione.
Invece, ai fini delle assunzioni a tempo determinato vigono i limiti percentuali di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, in tema di lavoro flessibile.
Peraltro, ai fini della programmazione delle assunzioni di che trattasi deve tenersi conto che ai sensi dell’art. 36 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 del medesimo decreto.
Inoltre, nel comma 2 del citato articolo 36, si dispone che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
13 febbraio 2021 Eugenio De Carlo
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
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