Assenza di dipendente di altra amministrazione in occasione del Patrono

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
20 Febbraio 2021

Il dipendente dell’ufficio tecnico comunale è assunto da altro Comune rispetto allo scrivente e lavora presso il nostro Ente per n.12 ore a settimana (quale ente utilizzatore).

In caso di ferie richieste presso l’altro Ente viene considerato in ferie anche nel nostro e non deve quindi recuperare le ore non prestate?

La stessa regola vale anche per la festività del Patrono dell’altro Ente? Come gestire la festa del patrono: il dipendente ha diritto a fruire (se dovesse capitargli) della giornata di festa del patrono, e conseguente chiusura del comune, in entrambi gli Enti? Oppure può fruirne solo in uno dei due enti e procedere ad un eventuale recupero di ore?

Risposta

Dal quesito posto sembra si tratti di “scavalco condiviso” per cui il contratto di lavoro è stipulato con un’amministrazione e la prestazione lavorativa viene svolta per 12 ore presso altra amministrazione (art.14 del CCNL del 22.1.2004).

Relativamente alla festività del Santo patrono si deve ritenere, in applicazione dell’art. 28, comma 6, del CCNL 17.5.2018, che tale festività non possa che essere unica, stante comunque l’unicità ed unitarietà del rapporto di lavoro del dipendente (con l’ente di appartenenza) anche in presenza di un utilizzo condiviso. Al fine di evitare la duplicazione del beneficio (non considerata dal CCNL e possibile fonte di costi aggiuntivi), potrebbe acquistare un rilievo particolare l’adozione di una regolamentazione in tal senso nella convenzione di utilizzo parziale del personale (orientamento applicativo ARAN RAL_1720 del 14.10.2014).

In materia di ferie viene in rilievo quanto riportato nell’orientamento applicati ARAN RAL_1243 del 5.7.2012. In particolare

  1. la fruizione delle ferie, presso l’ente di appartenenza e quello di utilizzazione, avviene secondo le regole generali, sulla base quindi anche delle richieste del dipendente; evidentemente, nel caso di fruizione presso l’ente utilizzatore, questo deve darne comunicazione a quello di appartenenza, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo, come stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;
  2. l’ARAN ha sempre escluso ogni possibilità di frazionamento e fruizione ad ore delle ferie e dei giorni delle ex festività soppresse (cfr. orientamento applicativo RAL476, in base al quale le ferie non possono essere fruite ad ore e non possono in nessun caso essere rapportate ad ore). Le ferie, infatti, come istituto, rispondono alla precisa esigenza di consentire il recupero delle energie psicofisiche del dipendente spese nello svolgimento dell’attività lavorativa nel corso dell’anno. Tale funzione sarebbe pregiudicata in presenza di un frazionamento ad ore delle ferie stesse. Inoltre, nel Ccnl 17.5.2018 la frazionabilità oraria, come eccezione alla regola generale, è prevista dall’art. 29 solo per le Regioni e comunque in forma sperimentale. L’Aran ricorda che le regole contrattuali in materia di ferie sono assolutamente inderogabili in sede locale sia da parte della contrattazione decentrata integrativa sia, unilateralmente, in sede applicativa, da parte del singolo datore di lavoro;
  3. poiché la giornata di ferie è unica ed infrazionabile, ove il dipendente chieda di fruire di un giorno di ferie, lo stesso, date le particolari modalità di ripartizione dell’orario di lavoro adottate nell’ambito dello “scavalco condiviso”, dovrà necessariamente essere considerato in ferie sia presso l’ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione. Diversamente ritenendo, non solo si determinerebbe il paradosso gestionale per cui il dipendente nella stessa giornata è al lavoro presso un datore di lavoro ed in ferie presso l’altro, ma si determinerebbe anche un contrasto con la funzione propria delle ferie di cui sopra si è detto, in mancanza di norma contrattuale legittimante.
  4. per una corretta gestione, pertanto, assume un rilievo decisivo l’adozione di un adeguato sistema di comunicazione tra i due enti, in base al quale ognuno dei due è tempestivamente informato dall’altro della richiesta di fruizione di ferie del dipendente utilizzato ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22.1.2004.

11 febbraio 2021                       Angelo M. Savazzi

 

 

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