Sostegno ai familiari dei lavoratori della sanità vittime del Covid-19, al via la procedura per l’erogazione
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - 3 gennaio 2023
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiAzioni da intraprendere nei confronti di persone che si rifiutano di indossare la mascherina nonostante la normativa nazionale e decreti sindacali che ne impongono l'obbligo all’aperto.
Questa amministrazione sanziona continuamente un determinato soggetto perché al mercato settimanale non indossa la mascherina e i commercianti e la stessa popolazione si rivolgono continuamente agli organi di polizia locale. Considerato che trattasi di persona nulla tenente, motivo per cui non interessa neppure ricevere multe, vorremmo capire quali sono le possibili strade da intraprendere anche sotto il profilo penale o comunque sotto qualsiasi profilo, al fine della tutela della sicurezza pubblica.
Il soggetto riferisce che non indossa la mascherina "per principio" a suo dire e si rifiuta di seguire tale normativa.
Si dà per scontato che siano note ed applicate le ordinarie sanzioni amministrative pecuniarie previste per chi non indossi la prescritta mascherina, anche in caso di recidiva e senza che tale comportamento sia giustificato da una causa di esenzione: in sintesi estrema, la normativa applicabile fa riferimento all’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. del 14.01.2021, sanzione amministrativa da 400,00 € a 1000,00 €, pagamento in misura ridotta del 30 % pari a 280,00 €, per la violazione commessa mediante l’uso di un veicolo aumento di 1/3 da 533,33 € a 1333,33 €, in caso di recidiva sanzione raddoppiata da 800,00 € a 2000,00 €, se a bordo di veicolo sanzione da 1066,67 € a 2666,67 €.
Si premette, come è noto, che le fattispecie soggette a sanzione amministrativa si caratterizzano per tipicità e determinatezza sicché resta esclusa l’integrazione analogica della norma sanzionatrice per estenderne l’applicazione a ipotesi ivi non contemplate (cfr. Cass., II, 22 maggio 2007, n. 11826, 22 gennaio 2004, n. 1081, I, 8 agosto 2003, n. 11968; da Cons. Stato, VI, 28 giugno 2010, n. 4141).
Parimenti, si presuppone che il soggetto plurimamente sanzionato non ricada in una delle ipotesi di sorveglianza sanitaria e che, pur essendo nulla tenente, non sia un senza tetto.
Preliminarmente, si suggerisce di annotare, in ogni verbale di violazione che andrà notificato, la circostanza che il soggetto interessato non abbia ottemperato all’ordine, intimato, di indossare la mascherina.
Ciò detto, volendo “stirare” le norme e le relative finalità nel tentativo di smuovere l’empasse in cui ci si trova, si potrebbe pensare di istruire una pratica di ammonimento a cura finale del competente Questore, ex art. 3 del “T.U. Antimafia” (D.Lgs. n° 159/2011), facendo leva sul concetto di sanità di cui all’art. 1 e argomentando, in maniera dettagliata, sulla mancata ottemperanza agli ordini, intimati, di indossare la mascherina; ovviamente, tale soluzione, essendo non piana, andrebbe concordata sia con l’Ufficio del Commissariato di p.s. territorialmente competente che con l’ufficio preposto della Questura di Viterbo.
Si suggerisce, inoltre, di notiziare gli uffici comunali dei servizi sociali, tratteggiando compiutamente le caratteristiche comportamentali di reazione ai vostri ordini, verbali e scritti, di indossare la mascherina in modo che possano eventualmente aprire un fascicolo istruttorio, anche informandone i parenti più stretti, e verificare se risulti beneficiario di contributi o sovvenzioni comunali.
Infine, si suggerisce di informare compiutamente anche il competente ufficio dell’ASL in quanto il comportamento serbato, qualora accompagnato da una positività, comporterebbe un concreto pericolo di contagio a fronte del quale la valutazione sanitaria potrebbe sfociare nell’ipotesi di un provvedimento sanitario di “quarantena” in attesa dei dovuti accertamenti.
8 febbraio 2021 Elena Conte
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - 3 gennaio 2023
Ministero della Salute - Ordinanza 28 dicembre 2022
Il portale dell’automobilista – 30 novembre 2022
ANAC – Comunicato 24 gennaio 2022
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Decreto 21 dicembre 2021, n. 549
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale