Pubblicazioni di matrimonio

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
10 Febbraio 2021

Perché tra gli adempimenti preliminari per le pubblicazioni di matrimonio c'è anche la richiesta del casellario giudiziale?

Qual è il riferimento normativo?

Risposta

Le pubblicazioni di matrimonio sono una comunicazione obbligatoria e necessaria per permettere a coloro che sono a conoscenza di un eventuale motivo ostativo al matrimonio di opporsi allo stesso, evitando, così, che vengano celebrate delle nozze invalide giuridicamente.

Le pubblicazioni di matrimonio nel codice civile

Il codice civile regola le pubblicazioni di matrimonio articoli 93 e seguenti, stabilendo come prima cosa il principio generale in forza del quale "La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile".

I promessi sposi, prima del matrimonio devono quindi recarsi presso l'ufficiale dello stato civile del Comune in cui uno di loro ha la residenza e chiedere che nei Comuni di residenza di entrambi si proceda con la pubblicazione. La richiesta può essere fatta anche da una persona che ha ricevuto dagli sposi uno speciale incarico.

DOCUMENTI NECESSARI

La documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi viene acquisita d'ufficio presso i comuni di nascita e di residenza.
Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/ Ministro del culto.
Qualora poi ricorrano determinate situazioni, gli sposi devono presentare all'atto della richiesta di pubblicazioni:

  • nullaosta dello straniero che intende sposarsi in Italia o altro documento necessario in questo caso;
  • decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art.87 c.c.);
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art.89 c.c.);
  • decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore di eta'.

L’unico caso che mi risulta necessiti il casellario giudiziale è quello legato ai vedovi che intendono contrarre nuovo matrimonio e che per il decesso dell’ex coniuge sia intervenuta l’autorità giudiziaria. Ma anche in questo caso è facoltà e non obbligo di richiedere il casellario giudiziale (art. 88 C.C.)

5 febbraio 2021             Roberto Gimigliano

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