Risposta al quesito di Daniele Conforti - Consulente del Lavoro
QuesitiSi chiede di chiarire la modalità di fruizione dei permessi legge 104/92 fruiti ad ore.
In particolare un dipendente può chiedere il permesso esempio dalle ore 08:00 alle ore 9:31 e quindi scalare dal monte ore mensile 1 ora e 31 minuti, oppure per il principio della non ulteriore frazionabilità, inferiore ai 60 minuti, si devono considerare come 2 ore di permesso L.104/92? Se non vi è frazionabilità ulteriore, il dipendente che arriva esempio alle 09:05 potrebbe chiedere 1 ora di L. 104/92 e recuperare con altro permesso o come ritardo da recuperare in giornata? Tenuto conto che nel nostro ente abbiamo flessibilità fino alle ore 9:00.
Se il dipendente sceglie la fruizione dei permessi, di cui alla Legge 104/92, ad ore, le stesse non sono ulteriormente frazionabili. Pertanto, nel caso prospettato (ingresso alle 09,05), il dipendente ha usufruito di un’ora di permesso legge 104/92 mentre i 5 minuti di ritardo devono essere gestiti come da regolamento interno dell’ente.
3 febbraio 2021 Daniele Conforti
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Risposta del Dott. Manuel Casoni
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